Committente dei lavori, obblighi e responsabilità nei cantieri

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Committente nei cantieri edili
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Il Committente dei lavori è la figura principe nell’ambito di qualsiasi processo edilizio, il dominus su cui si incardinano tutte le attività, dalla fase di progettazione a quella esecutiva, fino alle manutenzioni successive alla conclusione delle opere.

La definizione di Committente

Il Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08, comprende un’intera sezione (Titolo IV) dedicata alla sicurezza cantieri, nota anche come Direttiva Cantieri. La definizione di Committente si rinviene nell’art. 89:

Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

La definizione riguarda quindi non solo i lavori nell’ambito privato, ma anche quelli nel settore pubblico. L’individuazione formale di tale figura consente di governare sin dall’inizio i processi che si sviluppano attorno ad un cantiere edilizio, da quello più semplice (es. ristrutturazione di un appartamento) ad opere ad elevata complessità (infrastrutture, grossi edifici, ecc.).

Gli obblighi del committente durante la progettazione

Il perimetro degli obblighi in capo al Committente è delineato in modo chiaro nel D.Lgs. 81/08 (art. 90), laddove vengano svolti lavori rientranti nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, da intendersi come qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Senza alcuna pretesa di esaurire i numerosi compiti in capo al Committente durante la fase di progettazione dell’opera, con la precisazione che alcuni di essi hanno una continuazione naturale anche a seguito dell’avvio dei lavori, proviamo ad analizzare i principali obblighi previsti:

  1. Pianificazione delle fasi lavorative
  2. Designazione del CSP e del CSE
  3. Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese

1 – La pianificazione dei lavori e fasi lavorative

Sin dalla fase di progettazione dell’opera, al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, il Committente ha il compito di pianificare i lavori e le fasi lavorative che si svolgeranno contemporaneamente o successivamente. Tale pianificazione è da intendersi come stesura di un vero e proprio programma lavori, con individuazione delle sovrapposizioni tra fasi lavorative, al fine di determinare le interferenze temporali ma anche quelle spaziali.

E’ del tutto evidente che il Committente che non si occupa nella vita di edilizia dovrà essere affiancato da una o più figure tecniche per lo svolgimento di tali compiti.

2 – La designazione del Coordinatore per la Sicurezza

Nella maggior parte dei casi il Committente intenzionato ad avviare un’opera, coinvolge il tecnico di fiducia per lo svolgimento delle attività di progettazione. Sin da tale fase preliminare dovrebbe essere coinvolto il Coordinatore per la progettazione (CSP), non per mera opportunità ma in quanto obbligatorio.

E’ quanto prevede l’art. 90 comma 3 D.Lgs. 81/08, che cita “Il Committente … omissis ….. contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione (CSP). Solo in caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa (affidataria ed allo stesso tempo esecutrice) non sarà necessario incaricare un CSP.

Per quanto attiene invece alla designazione del Coordinatore per l’esecuzione (CSE) tale affidamento d’incarico può avvenire anche in seguito, comunque prima dell’affidamento dei lavori (art. 90 comma 4)

3 – La verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Sempre durante la progettazione dell’opera, nella fase di scelta dei soggetti a cui affidare l’esecuzione dei lavori, la Direttiva cantieri prevede che il Committente si debba occupare di tutta una serie di controlli, finalizzati a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese.

Idoneità tecnico professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

Tale verifica dovrà riguardare non sono le imprese con cui risulterà contrattualizzato l’appalto delle opere (cosiddette imprese affidatarie), ma anche tutte quelle in subappalto qualora l’opera venga sub-affidata a soggetti terzi (cosiddette imprese esecutrici). Senza dimenticarsi di eventuali lavoratori autonomi.

Le modalità di svolgimento di tali verifiche, spesso impropriamente svolte dal CSP/CSE, richiedono che siano formalmente controllati una serie di documenti, quali:

  • Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio
  • DURC
  • Documento di valutazione dei rischi
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14 D.Lgs. 81/08)
  • Dichiarazione dell’organico medio annuo
  • Dichiarazione del CCNL applicato

In alcuni casi particolari (cantieri di modesta complessità) sarà tuttavia possibile autocertificare il possesso di alcuni tra i requisiti sopra elencati.

I compiti del Committente durante l’esecuzione dei lavori in cantiere

Abbiamo finora analizzato i compiti, o meglio obblighi, in seno al Committente durante la fase progettuale. Tali compiti non si esauriscono in un mero e formale adempimento di quanto già illustrato, riguardante le attività durante la fase di progettazione dell’opera. Sebbene un’attenta lettura dell’art. 90 del Testo Unico Sicurezza, denominato proprio Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori, sembrerebbe limitare tali compiti principalmente ad aspetti attinente la fase progettuale. Ma vediamo che non è così.

La collaborazione tra Committente e CSE durante i lavori

Durante l’esecuzione dei lavori in cantiere il Committente non potrà certamente sparire dalla scena, anche se ha svolto diligentemente gli obblighi previsti in fase progettuale, compresi gli affidamenti di incarichi alle figure previste dal titolo IV. In tal senso assume particolare importanza l’art. 93 comma 2, riguardante le responsabilità in seno a tale figura.

La designazione del CSP e del CSE, non esonera il Committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli art. 91 comma 1 e 92 comma 1 lettere a), b), c), d) e e).

Il Committente pertanto non potrà appellarsi all’avvenuta designazione di personale tecnico abilitato a ricoprire l’incarico di CSP e del CSE, se non se ne verifica il corretto operato, sia nella fase di progettazione che di esecuzione dell’opera.

In particolare si pone l’accento sul significato di verificare, da intendersi come una sorta di controllo che CSP e CSE svolgano diligentemente gli incarichi a loro affidati.

E’ quindi necessario improntare le attività di gestione del cantiere creando una simbiosi operativa tra i vari soggetti, con un interscambio di informazioni che non può certo esaurirsi in un mero adempimento degli obblighi posti a carico di ciascuno di essi, ma una fattiva collaborazione finalizzata ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo in cantiere.

Come esercitare questi controlli da parte del Committente? Non certo con una verifica puntuale e continua degli aspetti di sicurezza del cantiere, compiti demandati ad altri soggetti (non solo il CSE ma per quanto di competenza anche Datori di lavoro delle imprese, Direttori tecnici e/o capocantieri), ma ad esempio richiedendo al CSE di documentare di aver messo in atto le opportune azioni di cooperazione, coordinamento e controllo, di aver verificato i POS delle imprese ed in generale di aver svolto in modo diligente le attività per cui è stato incaricato.

Sospensione dei lavori, compito del Committente o del CSE?

Nei casi più gravi il Committente dovrà assumere un ruolo attivo, fino ad arrivare alla sospensione delle attività delle imprese, allontanandole dal cantiere e nei casi più gravi provvedendo alla risoluzione del contratto.

Compito non certo spettante al CSE, che avrà il compito di segnalare al Committente le inosservanze di legge, previa contestazione scritta alle imprese. Qualora il Committente non provveda in merito, non fornendo idonea motivazione, il CSE potrà comunicare agli Organi di vigilanza il mancato adempimento di tali obblighi.

Il CSE avrà invece la facoltà, anzi obbligo, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato di sospendere le singole fasi lavorative, ma non certo fermare il cantiere, fino alla verifica di avvenuto adeguamento di quanto riscontrato.

L’obbligo di trasmissione della notifica preliminare

Come per vari aspetti del cantiere, spesso impropriamente demandati ad altri soggetti, anche la trasmissione della notifica preliminare all’Azienda sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro rientra tra le prerogative in capo al Committente.

La notifica preliminare è quasi sempre obbligatoria, anche se sono presenti pochi casi in cui non sarà necessario ottemperare a tale adempimento (esempio cantieri di modesta entità in cui operi un’unica impresa).

L’incarico al Responsabile lavori, figura alternativa al Committente

Come abbiamo visto sono molteplici le funzioni in capo alla figura del Committente, che spesso non avrà il pedigree o un background tecnico adeguato per svolgere i compiti previsti, con gravi conseguenze in caso di infortuni in cantiere, o rischio di sanzioni in caso di ispezioni degli Organi di vigilanza.

E allora, come fare? La soluzione c’è e si chiama Responsabile dei lavori

Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/08

Nell’articolo ho spesso omesso di aggiungere alla parola Committente, quando parlavo di obblighi, la frase e/o del Responsabile dei lavori. E’ quindi possibile, non certo obbligatorio ma direi in molti casi auspicabile, incaricare tale figura tecnica, a cui delegare le funzioni originariamente a carico dei committenti.

Più che di delega si tratta di un vero e proprio incarico, che consentirà al Committente di sgravarsi dalle responsabilità previste dalla Direttiva Cantieri.

Attenzione. Con tale incarico il Committente non sparisce di scena, in quanto dovrà svolgere un’azione di vigilanza al fine di verificare che il soggetto da lui incaricato stia operando in modo diligente ed adeguato, senza tuttavia la necessità di entrare nel merito e nel dettaglio dei compiti svolti dal Responsabile dei lavori.


Fabio Moscatelli

Blogger ed ingegnere, mi occupo di sicurezza sul lavoro dal 2003, aiutando le aziende a districarsi nei meandri del D.Lgs. 81/2008. Il blog nasce per condividere e diffondere a 360° la cultura della sicurezza. Safety First!

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