
Con l’avvio della fase2 e la riapertura delle attività economiche a partire dal 18 maggio, la questione che tiene banco in Lombardia e non solo, in senso letterale, è quella relativa all’obbligo di distanziamento ai tavoli di bar e ristoranti.
Siamo all’interno di una vera e propria tempesta infodemica, termine derivato da “infodemia”.
Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili
Definizione di “INFODEMIA” dal Dizionario Treccani
Diventa quindi fondamentale vagliare attentamente le fonti ed analizzare attentamente le disposizioni di legge vigenti, al fine di fornire chiarezza su un argomento di estrema importanza, almeno fino a quando questi chiarimenti non saranno direttamente le Autorità coinvolte a fornirceli.
In questo articolo ci lanciamo quindi nell’ardito tentativo di esaminare le differenze tra la Normativa nazionale e quella della Regione Lombardia, area geografica a maggiore endemia, al fine di chiarire gli obblighi per titolari e per le persone sedute a tavoli e tavolini non solo di bar e ristoranti ma anche di pizzerie, self-service, mense, pub, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie.
La distanza tra tavoli e tavolini nella normativa nazionale
Come sappiamo dopo lunga trattativa è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il DPCM 17 Maggio 2020, che ha recepito le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalle Regioni. Tali Linee di indirizzo operativo sostanzialmente hanno sostituito le ipotesi di rimodulazione per la riapertura elaborate dai Comitati Tecnici Scientifici di Inail e ISS (Istituto Superiore di Sanità).
Ricordate l’inizialmente prevista distanza tra tavoli di metri 2,0 e superficie pro/capite per ogni cliente di mq 4? Dimenticate questi numeri, da considerarsi superati, in realtà mai entrati in vigore ma solo messi nero su bianco da un Comitato di esperti in un documento tecnico finito sui tavoli del Governo. Con le Associazioni di categoria letteralmente imbufalite, col rischio di non riaprire più o di farlo con capienze decisamente ridotte (anche fino al 60-70%) si è giunti a più miti consigli grazie all’iniziativa della Conferenza Stato Regioni che ha messo sul tavolo misure più ragionate che consentissero alle attività di rialzare le saracinesche.
Distanza tra tavoli ed al banco di almeno m. 1,0
Con l’avvio della fase2 e la riapertura delle attività economiche dal 18 maggio in tutta Italia tavoli di bar e ristoranti dovranno essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno m 1,0 di separazione tra clienti.
Sono possibili eccezioni a tale distanziamento esclusivamente al verificarsi di una delle due seguenti condizioni:
- Persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale
- Ricorso a barriere fisiche (es. pannelli in plexiglass) atte a prevenire il rischio contagio tramite droplet
Anche tali eccezioni hanno creato più di un dubbio tra gli addetti del settore, in primis sul corretto significato di disposizioni vigenti.
In assenza di chiarimenti ufficiali si ritiene che per dare una risposta al quesito dobbiamo tornare indietro di qualche DPCM, i più si ricorderanno le polemiche per i cosiddetti “Congiunti”, ed è proprio tra di essi che possiamo (parere dello scrivente) rinvenire nel significato le persone che possono sedersi al tavolo o tavolino di un esercizio pubblico di risotrazione anche senza rispettare la regola del distanziamento interpersonale.
….. deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Risposta ad una FAQ del Governo sulla Fase2
Attenzione quindi a sedersi ad un tavolino se la distanza tra persone è minore di 1 metro, per esempio se si è dei semplici amici non si potrà farlo. Nemmeno ai colleghi di lavoro che pranzano nella trattoria di fiducia pur giungendo sul posto con lo stesso veicolo.
E’ del tutto evidente che a nessuno è richiesto di girare con un misuratore laser o di esibire i propri documenti personali all’ingresso di un ristorante o bar, sarà compito delle Autorità competenti addette ai controlli la verifica del rispetto delle norme anti-contagio, sia da parte del ristorante che della clientela.
Si consiglia quindi ai gestori e titolari dei locali di provvedere ad informare tutta la clientela che sceglie di sedere ad un tavolo per la consumazione sul posto, ricordando agli stessi che il mancato distanziamento sociale di m. 1,0 sarà possibile solo secondo le disposizioni vigenti, afferendo tutto ciò alla responsabilità individuale dei commensali e non certo del locale.
Scommetto che questi depliants informativi che ho preparato possono esserti utili. Ne ho preparato uno anche per la consumazione al banco, dove valgono di fatto le stesse regole.
Regione Lombardia, misure più restrittive per i tavoli
Questo weekend hai già prenotato un tavolo nella tua pizzeria preferita di Milano? O una cena romantica sul lago di Como?
Ebbene, devi sapere che in questo caos infodemico (ora sai di cosa parliamo) le varie ordinanza di Regione Lombardia che si sono succedute stabiliscono criteri per l’uso dei tavoli di bar e ristoranti ben più restrittivi rispetto a quelli nazionali, i cui principi restano ben saldi salvo per quanto non stabilito da questa ordinanza.
Provando ad apportare un pò di chiarezza, occorre ricordarsi che ci si può SEMPRE sedere allo stesso tavolo quando:
- Viene rispettata la distanza interpersonale di m. 1,0 oppure
- Sono presenti barriere anti-contagio tra tavoli (es. pannelli in plexiglass)
Non cambia di fatto nulla rispetto alle disposizioni nazionali. Tuttavia, a complicare le cose per i residenti in Lombardia giunge la disposizione contenuta nelle Ordinanze regionali di poter derogare alla distanza interpersonale di m. 1,0, in assenza di barriere anti-droplets, esclusivamente in questi casi:
- Accompagnamento di minori di 6 anni
- Accompagnamento di persone non autosufficienti
- Membri dello stesso gruppo famigliare
- Conviventi
Cosa fare per tutelare il tuo locale?
Il consiglio è sempre quello di informare la clientela, ad esempio mediante l’affissione di depliants sugli obblighi e le regole da seguire.
Cliente avvisato mezzo salvato? Di fronte ad un controllo ed alla contestazione di non aver comunicato agli avventori le disposizioni di legge almeno disporremo di qualche carta da giocare. In queste situazioni di caos meglio non farsi trovare impreparati.