Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio?

Quali sono le attività ed i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio? Per la valutazione del rischio fino a quando posso applicare il DM 10 Marzo 1998? E quando invece il nuovo Decreto 3 Settembre 2021?
Definizione di luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio incendio quelli ubicati in attività in cui risultano rispettati tre requisiti:

Il primo requisito riguarda l’assenza di attività soggette ai controlli di prevenzione, il cui elenco è contenuto nell’allegato I del DPR 151/11.
Il secondo requisito è l’assenza di una RTV applicabile all’attività in questione.
Il terzo e ultimo requisito riguarda il verificarsi di ulteriori requisiti propri del luogo di lavoro, elencati nel DM 3 settembre 2021.
L’assenza di uno solo dei requisiti obbligatori non consente di classificare il luogo di lavoro a basso rischio d’incendio. Non sono previste deroghe.
Pertanto l’analisi deve partire da una verifica di applicabilità dell’allegato I del DPR 151/11. In caso di non ricadenza in tale normativa si dovrà comunque verificare che non sia presente una Regola Tecnica Verticale applicabile, ed infine riscontrare la presenza dei sei requisiti aggiuntivi che, se integralmente rispettati, consentono di identificare l’attività a basso rischio d’incendio.
I requisiti specifici per la classificazione delle attività a basso rischio di incendio
Sono sei i requisiti specifici, che si aggiungono ai due macro-requisiti, da verificare per poter classificare un luogo di lavoro a basso rischio di incendio. Li vediamo in questa tabella.

Analizziamo voce per voce ciascuno dei requisiti specifici richiesti.
a) Affollamento
L’affollamento, per definizione, è pari al numero massimo ipotizzabile di occupanti, calcolato sommando le persone che possono essere presenti a qualsiasi titolo presso il luogo di lavoro oggetto di valutazione del rischio incendio. Occorrerà pertanto conteggiare non solo i lavoratori, ma anche visitatori, ospiti, appaltatori e chiunque altro possa essere presente, verificando che la somma di tutte le persone sia contenuta entro il numero di 100 occupanti.
b) Superficie lorda
E’ la superficie in pianta compresa entro il perimetro dell’attività. Deve essere calcolata al lordo dei muri.
c) Altezza dei piani
I piani dovranno essere situati a quota compresa tra -5,00 m e + 24,00 m. Occorre fare riferimento alla quota di piano, definibile come il dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene.
d) Materiali combustibili in quantità significative
Si tratta di verificare che il quantitativo di materiali combustibili presenti non risulti significativo. La valutazione non può che passare attraverso il calcolo del carico d’incendio specifico qf , verificando che non oltrepassi la soglia di 900 MJ/mq.
e) Sostanze e miscele pericolose in quantità significative
Come per i materiali combustibili occorre verificare che eventuali sostanze e miscele pericolose siano presenti in quantità non significative. Non viene fornito un parametro numerico per la quantificazione del significativo, resta quindi responsabilità del Datore di lavoro valutare se, ad esempio, un serbatoio contenente liquidi infiammabili sia stoccato in quantità e/o condizioni tali da renderne significativa la presenza.
f) Lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
Anche per le lavorazioni pericolose entra in gioco la valutazione da parte del Datore di lavoro. Occorrerà valutare, in particolare, se sono presenti lavorazioni cosiddette a caldo (es. saldature, molature, ecc.) classificabili pericolose ai fini dell’incendio.
Come fare la valutazione del rischio nelle attività a basso rischio incendio
La valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro classificati a basso rischio di incendio dovrà essere svolta secondo le previsioni contenute nell’art. 3 del DM 3 settembre 2021, contenente i “Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”.
Viene offerta al Datore di lavoro la possibilità di effettuare tale valutazione attraverso l’applicazione del cosiddetto Minicodice di prevenzione incendi, una versione “semplificata” del Codice, i cui criteri applicativi sono contenuti nell’allegato I del DM 3 settembre 2021.
Se le prescrizioni contenute nel Minicodice non sono applicabili la valutazione del rischio incendio dovrà essere effettuata mediante il Codice di prevenzione incendi. Quest’ultimo potrà comunque essere sempre utilizzato dal valutatore, in piena autonomia decisionale.
Fino al 29 ottobre 2022 la valutazione del rischio incendio può svolgersi anche mediante i criteri qualitativi previsti dal DM 10 Marzo 1998. Dopo tale data tale decreto entrerà nella meritata pensione.
1 Comment
Luca Viotti · 12 Settembre, 2022 at 9:23
Ottime informazioni per “mettere a fuoco” un argomento “scottante”. Grazie