Come funzionano le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro

Published by Fabio Moscatelli on

Sanzioni sicurezza lavoro
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Le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 vengono irrogate al Datore di lavoro ed altri soggetti (dirigenti, preposti, lavoratori, ecc.) in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In questo articolo vediamo come funziona il regime sanzionatorio del Testo unico sicurezza, ed a quanto ammontano le principali sanzioni.

Sicurezza lavoro, differenza tra sanzioni penali ed amministrative

La sicurezza sul lavoro è una materia avente forte rilevanza penale nel nostro ordinamento, in cui la violazione di un obbligo di natura sostanziale costituisce, nella maggior parte dei casi, un reato punito con una sanzione penale. Per inadempienze di natura formale si parla, invece, di illecito punito con una sanzione amministrativa.

Restando all’ambito penale i reati si distinguono in contravvenzioni e delitti.

Le contravvenzioni nel campo della sicurezza sul lavoro

Quando parliamo di Testo unico sicurezza e di mancato rispetto di un obbligo di legge avremo a che fare, nella maggior parte dei casi, con un reato di natura contravvenzionale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell’arresto e/o dell’ammenda.

La contravvenzione è meno grave del delitto, può essere sanzionata sia per colpa sia per comportamento doloso, e vi si possono applicare le disposizioni del D.Lgs. 758/1994 concernenti l’estinzione del reato mediante pagamento della cosiddetta oblazione.

Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt. 20, e seguenti, del D.Lgs. 758/1994.

art. 301 D.Lgs. 81/2008

Un esempio di reato di natura contravvenzionale è la mancata formazione dei lavoratori e/o dei preposti, punito con l’arresto o l’ammenda.

Il delitto di rimozione o omissione di cautele antinfortunistiche

Di natura più grave rispetto alle contravvenzioni sono i reati chiamati delitti. Nel nostro ordinamento i delitti possono essere puniti solo per comportamenti dolosi, con un paio di eccezioni: quelli di natura preterintenzionale e, caso che ci riguarda più da vicino parlando di sicurezza, quelli colposi espressamente previsti dalla legge.

I delitti sono puniti con la reclusione o la multa.

Nel Codice Penale sono due gli articoli inerenti i delitti in tema di sicurezza sul lavoro:

  • Art. 451 codice penale: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516
  • Art. 437 codice penale: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni

Se da un illecito punito con una sanzione penale deriva una lesione personale grave o gravissima, o peggio ancora la morte, il Codice penale prevede reati di natura ben più grave rispetto a quelli già visti. E’ quanto previsto dai famigerati art. 589 e 590 c.p.

I destinatari delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro

Spesso i lavoratori delle aziende ignorano che anch’essi possono essere destinatari di sanzioni, non solo amministrative ma anche di natura penale. Nei corsi di formazione quando pronunciame insieme le parole “penale” e “lavoratori”, cogliamo spesso un misto di sorpresa e timore da parte di chi ascolta.

E’ quindi bene chiarire da subito che non solo il Datore di lavoro è destinatario delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, ma sono molti altri i soggetti che possono essere coinvolti, quali ad esempio:

  • Datore di lavoro
  • Dirigenti
  • Preposti
  • Lavoratori
  • Medico competente
  • Prgettisti, fabbricanti, fornitori e installatori
  • Noleggiatori e concedenti in uso

Inoltre, nei cantieri edili, le sanzioni riguardano anche il Committente, il Responsabile dei lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE).

Non sono invece destinatari delle sanzioni di natura contravvenzionale gli RSPP e gli ASPP, ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA e/o RLST).

L’importo delle sanzioni in caso di contravvenzione

Come si calcola l’importo della sanzione (sarebbe meglio dire “ammenda”) in caso di una contravvenzione impartita dall’Organo di vigilanza che ha riscontrato in azienda un illecito di natura penale? Un esempio può essere utile a chiarire le idee.

Calcolo dell’ammenda per mancata formazione dei lavoratori

Vediamo il caso di una piccola azienda che non ha mai svolto alcun corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori.

A seguito di un sopralluogo ispettivo l’organo di vigilanza, non riscontrando la presenza di alcun attestato di formazione, accerta la contravvenzione riferendo la notizia di reato al PM del Tribunale competente. Il verbale di contravvenzione contiene la prescrizione di ottemperare entro un termine previsto agli obblighi di formazione dei lavoratori.

Il caso esaminato riguarda la violazione dell’art. 37 del Testo unico sicurezza, punito con l’arresto del Datore di lavoro da 2 a 4 mesi o la pena alternativa dell’ammenda.

Il datore di lavoro provvede senza alcun indugio all’adempimento richiesto, fornendo riscontro all’organo di vigilanza e pagando l’importo dell’oblazione pari ad 1/4 della massima ammenda prevista, calcolata in € 1.597,06. Viene quindi data comunicazione al PM di estinzione del reato ed il procedimento penale, sospeso fino a questo momento, archiviato d’ufficio.

L’esempio appena proposto è calzante per un’azienda di piccolissime dimensioni, con non più di 5 lavoratori privi della formazione obbligatoria di legge. Infatti, per violazioni che riguardano più di 5 addetti, la sanzione risulterà raddoppiata (da € 1.597,06 a € 3.194,12) e sopra i dieci lavoratori triplicata (€ 4.791,18). E’ quanto previsto dalle modifiche al TUS introdotte nel 2015 dal Job Acts.

In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1,7,9 e 10, se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.»

art. 55 D.Lgs. 81/2008

Violazioni sicurezza lavoro, oltre alle sanzioni prevista anche la sospensione dell’attività lavorativa

Occorre ricordare che per le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, oltre alle sanzioni di legge, è prevista la sospensione dell’attività lavorativa.

I casi sono quelli elencati nell’allegato I del D.Lgs. 81/2008:

Gravi violazioni sicurezza lavoro

Nell’esempio di cui sopra (mancata formazione), oltre all’oblazione da versare per l’estinzione del reato, l’azienda rischia quindi il pagamento di un importo aggiuntivo (€ 300 per ogni lavoratore non formato e addestrato).


Fabio Moscatelli

Blogger ed ingegnere, mi occupo di sicurezza sul lavoro dal 2003, aiutando le aziende a districarsi nei meandri del D.Lgs. 81/2008. Il blog nasce per condividere e diffondere a 360° la cultura della sicurezza. Safety First!

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