Sospensione dell’attività nei luoghi di lavoro, ecco le novità

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Sospensione attività luoghi di lavoro
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Con le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 146/2021 e dalla Legge di conversione n. 215/2021 è stato sostituito l’intero articolo 14 del D.Lgs. 81/08, con importanti novità in materia di sospensione dell’attività lavorativa nei luoghi di lavoro.

Cos’è la sospensione dell’attività lavorativa

La sospensione dell’attività lavorativa consiste nel potere da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro di fermare la parte dell’attività lavorativa interessata dall’illecito riscontrato.

La sospensione e le somme previste sono aggiuntive e non sostituiscono le sanzioni penali, civili ed amministrative vigenti.

Principali novità del nuovo art. 14 D.Lgs. 81/08

Una delle principali novità del nuovo articolo 14 è l’attribuzione all’Ispettorato nazionale del Lavoro dei compiti di vigilanza e controllo, fino ad oggi prerogativa regionale con le Aziende Sanitarie Locali (salvo ambiti particolari come l’edilizia dove l’INL aveva già competenza in affiancamento alle ASL). E’ quanto previsto da una modifica dell’art. 13 del D.Lgs. 81/2008.

La novità destinata a modificare in modo sostanziale il quadro previgente è la cancellazione del requisito della reiterazione per le gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Una novità che esporrà le aziende non in regola al rischio di immediata applicazione della sospensione dell’attività, soprattutto se letta in combinato disposto con l’assenza di qualsiasi criterio di discrezionalità nell’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività da parte dell’Ispettorato.

In quali casi l’attività nei luoghi di lavoro viene sospesa?

La sospensione dell’attività è prevista qualora sia riscontrato uno dei seguenti illeciti:

  • Presenza di lavoratori irregolari
  • Gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

Sospensione per presenza di lavoro sommerso ed irregolare

Scende dal 20% al 10% la soglia di lavoratori non in regola che fa scattare l’immediata sospensione dell’attività nei luoghi di lavoro.

Il conteggio riguarda sia i lavoratori per i quali al momento dell’accesso ispettivo non risultava presentata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sia quelli inquadrabili come lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 del Codice Civile), ove non si sia provveduto ad inoltrare comunicazione. all’Ispettorato del Lavoro.

Il conteggio viene effettuato al momento dell’accesso ispettivo, considerando tutti i lavoratori presenti, come definiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/08.

Definizione di lavoratori: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. …. Omissis…

Nel conteggio dei lavoratori irregolari non si computano i soggetti per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’Inail, quali i coadiuvanti familiari ed i soci lavoratori, che invece verranno considerati per il calcolo del totale dei lavoratori su cui calcolare la percentuale di irregolari.

Non si applica invece la sospensione nel caso di microimpresa, in cui il lavoratore risulti l’unico occupato.

La somma prevista per sanare la violazione riscontrata sarà pari a:

  • € 2.500 fino a n. 5 lavoratori irregolari
  • € 5.000 oltre i n. 5 lavoratori irregolari

Tali somme saranno raddoppiate nell’ipotesi in cui l’azienda sia stata già oggetto di analogo provvedimento, in un periodo fino a 5 anni dall’ultima violazione riscontrata, anche se relativo a violazioni di diversa natura.

La sospensione per le gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

L’allegato I del D.Lgs. 81/08 elenca le gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro per le quali si applica il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa, e per ciascuna fattispecie la somma aggiuntiva che l’azienda dovrà versare per ottenere la revoca del provvedimento.

Gravi violazioni sicurezza lavoro

Una delle novità più importante del nuovo impalcato normativo, come già detto, è la cancellazione delle reiterazione quale presupposto per l’applicazione del provvedimento di sospensione.

Provvedimento di sospensione, come funziona

Come funziona il provvedimento di sospensione? Quando si attiva? Come si revoca? Proviamo a chiarire alcuni degli aspetti più importanti.

Chi può sospendere l’attività nei luoghi di lavoro

Il potere sospensivo è prerogativa in capo all’Ispettorato nazionale del lavoro, che adotta il provvedimento di sospensione attraverso il proprio personale. Per gli illeciti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro tale potere, oltre che dall’Ispettorato, è esercitabile anche da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Resta invece la competenza esclusiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in caso di violazione in tema di prevenzione incendi.

Schematicamente la competenza viene cosi suddivisa:

Potere sospensione attività lavorativa

Il provvedimento di sospensione dell’attività nei luoghi di lavoro viene adottato nell’immediatezza dell’accertamento, ovvero entro 7 giorni se segnalato da altre Amministrazioni.

Come ottenere la revoca della sospensione

La condizione primaria per la revoca del provvedimento di sospensione è la regolarizzazione dei lavoratori (in caso di lavoro nero) e l’attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Datore di lavoro dovrà inoltre provvedere al pagamento della somma aggiuntiva prevista per la situazione di irregolarità di cui riesce a dimostrare l’adeguamento.

Tale pagamento dovrà essere effettuato:

  • In un unica soluzione
  • Con un anticipo del 20%, e residuo maggiorato del 5% entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di pagamento

Il mancato versamento, anche parziale, di quanto previsto, costituisce titolo esecutivo per la riscossione secondo le modalità della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento di sospensione dell’attività nei luoghi di lavoro decade automaticamente nei casi di conclusione dell’iter previsto dal D.Lgs. 758/1994, purchè siano pagate le somme aggiuntive previste.

Il ricorso contro la sospensione dell’attività nei luoghi di lavoro

E’ sempre possibile ricorrere avverso il provvedimento di sospensione emesso. Nel caso di lavoro irregolare il ricorso va presentato entro il termine di 30 giorni agli uffici regionali dell’INL, calcolati a partire dalla data di notifica del provvedimento al Datore di lavoro.

Più complesso il ricorso in caso di sospensione dell’attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza, rimessa al parere del giudice penale anche per quanto previsto dal D.Lgs. 758/1994.

L’inottemperanza al provvedimento di sospensione

Nei casi in cui l’azienda non ottemperi al provvedimento di sospensione il Datore di lavoro rischia di essere punito secondo le previsioni contenute nell’art. 14 comma 15 del D.Lgs. 81/08.

  • Lavoro nero: arresto fino a 6 mesi
  • Gravi violazioni sicurezza: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

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Categories: Sicurezza

Fabio Moscatelli

Blogger ed ingegnere, mi occupo di sicurezza sul lavoro dal 2003, aiutando le aziende a districarsi nei meandri del D.Lgs. 81/2008. Il blog nasce per condividere e diffondere a 360° la cultura della sicurezza. Safety First!

2 Comments

Alessandro · 11 Aprile, 2023 at 12:11

Buongiorno,
sono un tecnico di una grande multinazionale ed in relazione al mio ruolo, mi trovo al gradino più basso della scala gerarchica, pertanto non ricopro di fatto alcuna funzione di gestione o coordinamento di altri colleghi.
La mia mansione mi porta a svolgere la mia attività di tecnico all’interno di altre aziende, dove sono sempre soggetto all’osservazione di quanto previsto dai vari POS, PSC e DUVRI presenti.
La mia azienda ha comunque deciso di individuarmi come Preposto perchè a suo avviso lo sarei “di fatto”, ed ha richiesto la mia firma sul documento di conferimento dell’incarico.
La mia domanda è: se “di fatto” non svolgo alcuna attività di gestione o coordinamento di altri colleghi, sono obbligato ad assumere l’incarico di preposto? Oppure, può l’azienda obbligarmi a tale incarico adducendo che la mia attività di preposto potrebbe rendersi necessaria per l’eventuale coordinamento di lavoratori di altre aziende in subappalto?
Grazie mille.

    Fabio Moscatelli · 12 Aprile, 2023 at 8:20

    In cantiere la figura del preposto coincide con quella del capocantiere. Se non svolge alcuna funzione di sovrintendimento e di controllo vuol dire che non sta svolgendo tali funzioni, pertanto, “di fatto”, non è un preposto.
    Occorre guardare la sostanza e non la forma, quindi in concreto sta svolgendo tali funzioni? Se la risposta è no vuol dire che la sua figura, pur incaricata, non è quella di preposto.
    Consiglio in ogni caso di svolgere gli opportuni chiarimenti con la direzione, in quanto l’azienda potrebbe averla incaricata (e formata) proprio per esercitare tali funzioni, in quanto prescritto da disposizioni di legge.

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