Come deve essere fatto un piano di emergenza

Published by Fabio Moscatelli on

Come fare un piano di emergenza
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In tutti i i luoghi di lavoro è obbligatorio che il datore di lavoro adotti le misure finalizzate alla gestione dell’azienda non solo in esercizio ma anche in emergenza, attraverso la redazione di un piano di emergenza nei casi previsti dal DM 2 settembre 2021, meglio noto come Decreto GSA.

L’obbligo del piano di emergenza secondo il Decreto GSA

Il piano di emergenza è obbligatorio nei seguenti casi:

  1. Luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori
  2. Luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone
  3. Luoghi di lavoro soggetti ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/11).

Il primo caso non riguarda tutte le aziende con 10 o più addetti, ma i luoghi di lavoro dove risultano occupati almeno 10 lavoratori. Pertanto un’azienda con dimensioni oltre le 10 unità, ma nei cui uffici presenziano contemporaneamente meno di 10 addetti non avrà l’obbligo di predisporre il piano di emergenza.

Il secondo caso riguarda, ad esempio, gli uffici pubblici dove tutti i presenti, lavoratori e non, supereranno la soglia di 50 persone. Non rileva pertanto il numero dei lavoratori, ma di chi a qualsiasi titolo è presente all’interno di tale attività.

Il terzo ed ultimo caso riguarda le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il cui elenco è ricompreso nell’allegato I del DPR 151/11. Una riflessione andrebbe svolta qualora l’azienda sia soggetta, ad esempio, per la sola presenza di una centrale termica > 116 kW o di un distributore carburante, in tali situazioni è davvero necessario redigere un piano di emergenza?

In tutti i luoghi di lavoro esclusi dall’obbligo del Piano di emergenza è previsto che il Datore di lavoro riporti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Cosa deve contenere il Piano di emergenza

Il piano di emergenza è costituito da almeno due elementi, sempre obbligatori:

  • Documento per la gestione dell’emergenza
  • Planimetria/e di emergenza

Il documento gestionale delle emergenze

Il documento del piano di emergenza deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • Azioni da mettere in atto in caso di incendio
  • Procedure per l’evacuazione
  • Disposizioni per la chiamata dei Vigili del Fuoco e informazioni da fornire al loro arrivo
  • Specifiche misure per assistere persone con esigenze speciali

La compilazione del piano deve tenere conto di tutti i fattori necessari, tra i quali, ad esempio, le caratteristiche delle vie di esodo, le modalità di rivelazione e diffusione dell’allarme incendio e tutte le istruzioni atte a definire i compiti del personale e le misure da porre in atto per la gestione dell’emergenza. Il piano dovrà infine essere completato con l’identificazione degli addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure necessarie.

Planimetria del piano di evacuazione

La planimetria del piano di emergenza è sempre obbligatoria, e va sempre accompagnata al documento gestionale per le emergenze. Gli elementi che vanno riportati nelle planimetrie da esporre sono indicati dal DM 2 settembre 2021.

Ulteriori indicazioni che il professionista incaricato di predisporre il piano potrà utilizzare sono contenute nella norma UNI ISO 23601 – “Identificazione di sicurezza – Planimetrie per l’emergenza“, la quale stabilisce i principi generali di progettazione delle planimetrie per l’emergenza, che contengono informazioni relative ai presidi antincendio, alle vie di fuga, all’evacuazione e al soccorso degli occupanti l’edificio.

Come deve essere redatta la planimetria del piano di evacuazione

Per la redazione delle planimetrie del piano di emergenza si deve fare riferimento al Decreto GSA del 2 settembre 2021, che elenca gli elementi che tali piano deve contenere:

  • Layout del luogo di lavoro, con vie di esodo e compartimentazioni
  • Ubicazione dispositivi antincendio, attrezzature e impianti di estinzione
  • Ubicazione pulsanti di sgancio elettrico e valvole di intercettazione
  • Ubicazioni locali a rischio specifico (es. centrale termica, archivi, ecc.)
  • Ubicazione cassetta di primo soccorso
  • Ascensori antincendio (se presenti).

Le planimetrie del piano di emergenza devono risultare chiaramente visibili e di facile lettura. Non di rado accade di imbattersi, soprattutto in luoghi affollati ed aperti al pubblico (ad esempio centri commerciali) in piani di emergenza microscopici e senza alcuna utilità pratica.

Invece le dimensioni del piano di emergenza contano, eccome.

La norma tecnica richiede che la dimensione minima sia almeno il formato A3 (29,7 cm x 42 cm), con la possibilità di classico formato A4 per le planimetrie esposte in singoli locali. La scala del disegno dovrà invece essere pari almeno ad 1:250 per aziende a grandi dimensioni, ed 1:100 per luoghi di lavoro di piccola o media complessità. Per le planimetrie esposte in singoli locali (es. sale riunioni) la dimensioni minima prevista è pari a 1:350.

Le planimetrie devono essere orientate nel senso di chi le osserva, con indicazione del punto in cui ci si trova (You are here). Lo sfondo del disegno deve essere bianco, anche con caratteristiche di fosforescenza qualora installate in aree prive di luci di emergenza. In condizioni normali dovranno avere un’illuminazione pari ad almeno 50 lux. Non potrà mancare una legenda della simbologia utilizzata quale identificazione dei dispositivi antincendio, una planimetria di inquadramento generale (overview) e le indicazioni generali da adottare in caso di incendio.

Un esempio di piano di emergenza

Solo a titolo esemplificativo, si riporta un esempio di planimetria del piano di emergenza redatto secondo la norma tecnica UNI ISO 23601. Si notano gli elementi precedentemente descritti (planimetria – overview – legenda – informazioni di sicurezza).

Esempio di piano di emergenza ed evacuazione

Fabio Moscatelli

Blogger ed ingegnere, mi occupo di sicurezza sul lavoro dal 2003, aiutando le aziende a districarsi nei meandri del D.Lgs. 81/2008. Il blog nasce per condividere e diffondere a 360° la cultura della sicurezza. Safety First!

1 Comment

Andrea · 16 Novembre, 2022 at 20:45

Concordo con quanto detto. Grazie

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