Impresa familiare: è obbligatorio il DVR?

Quante volte sarà capitato al titolare di un’impresa familiare di ricevere la richiesta di consegnare il DVR per accedere al cantiere o per svolgere un lavoro? E’ obbligatorio il Documento di valutazione dei rischi per le imprese familiari?
La risposta non può essere che NO. Le imprese familiari non hanno alcun obbligo di redazione del Documento di valutazione dei rischi. Le richieste di DVR sono pretestuose ed assolutamente ingiustificate, se vuoi opporti (ma se poi perdi il lavoro non venire qui da me!!!) ti spiegherò il perchè.
Quindi, se ancora oggi ti richiedono di consegnare il DVR, in questo articolo troverai tutte le spiegazioni da fornire al tuo interlocutore per convincerlo che la tua impresa non deve predisporre tale documentazione.
La definizione di impresa familiare
Prima di iniziare devi essere certo che la tua impresa sia davvero di tipo familiare. Per la definizione possiamo rifarci al Codice Civile. Ecco il passaggio che riguarda le imprese familiari:
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare.
art. 230-bis codice Civile
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende […] per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.”
Se hai costituito una ditta individuale ed hai quali collaboratori il coniuge, parenti e/o affini, che operano senza alcun rapporto di subordinazione, abbiamo la ragionevole presunzione che la tua sia davvero un’impresa familiare.
Non si può dire la stessa cosa se sei titolare di ditta in forma societaria (es. s.r.l., s.a.s., ecc.), con soci/collaboratori familiari. Sul tema si è espressa anche la Suprema Corte, con la sentenza n. 23676/2014 che ha stabilito l’incompatibilità delle imprese familiari con le strutture societarie.
Perchè l’impresa familiare non deve redigere il DVR
Come avrai capito l’impresa familiare non ha alcun obbligo giuridico di redigere il DVR, ovvero quel documento che i Datori di lavoro delle imprese hanno l’obbligo di redigere come previsto dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08).
L’imprenditore titolare di partita IVA come ditta individuale che si avvale di collaboratori familiari non potrà mai essere considerato Datore di lavoro (vedi anche Cassazione Penale n. 38346/2021), non avendo il requisito della struttura organizzativa, ove effettivamente non sia presente alcuna subordinazione tra i componenti dell’impresa ed il titolare medesimo.
Attenzione! L’esonero dalla redazione del DVR non implica un esonero dall’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.
Ai componenti dell’impresa familiare si applicano le disposizioni contenute nell’art. 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008, e quelle previste dal titolo IV in caso di lavori presso cantieri edili.
Ulteriori ed utili indicazioni in merito si possono rinvenire in un paio di pareri della Commissione consultiva permamente per la salute e la sicurezza sul lavoro:
- Interpello n. 9/2013: la Commissione, interpellata riguardo alla costituzione di un’impresa familiare senza un atto formale, precisa che non è necessario un atto notarile per tale costituzione, e rafforza il principio di applicazione alla fattispecie di impresa familiare dell’art. 21 del Testo Unico Sicurezza.
- Interpello n. 3/2015: in termini ancora più interessanti, interpellata in relazione agli obblighi di redazione del POS secondo i contenuti minimi dell’allegato XV, la Commissione sottolinea in prima istanza l’applicazione all’impresa familiare dell’art. 21, rafforzando tale principio. In seconda battuta conferma l’obbligo di redazione del POS, ma soprattutto che lo stesso non deve riportare quanto non pertinente con la fattispecie di tale tipologia di impresa, che a titolo di esempio non potrà riportare il nominativo del RSPP, ecc.
Da tali interpelli si può derivare in modo incontrovertibile il principio che alla fattispecie dell’impresa familiare debba applicarsi esclusivamente quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre il secondo interpello interviene in maniera dirimente sul non obbligo di redazione del DVR, in quanto per tali imprese non è prevista la figura del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) e pertanto si può pacificamente affermare che in assenza di tale figura non esiste un’organizzazione all’interno della quale un Datore di lavoro può organizzare un Servizio di Prevenzione e Protezione.
Impresa familiare, quali sono obblighi in materia di sicurezza?
Dopo aver chiarito perchè le imprese familiari non devono redigere il DVR esaminiamo nel dettaglio gli obblighi previsti dall’art. 21 del Testo Unico Sicurezza.
Il primo obbligo riguarda le attrezzature di lavoro ed i DPI, che dovranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del D.Lgs. 81/2008. Significa che occorrerà usare, ad esempio, macchinari provvisti dei necessari dispositivi di sicurezza, DPI conformi e certificati, ecc.
Il secondo obbligo invece è relativo al tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esibito in caso di lavori svolti nell’ambito di prestazioni in appalto o subappalto. Il tesserino dovrà recare le generalità ed una fotografia. Tali prestazioni sono quelle che si svolgono in regime di art. 26 (es. lavori presso aziende) oppure in Titolo IV, in caso di attività presso cantieri edili
Formazione e visite mediche per i collaboratori familiari, facoltà o obbligo?
L’art. 21 prevede per i componenti dell’impresa familiare la facoltà di beneficiare della formazione e sorveglianza sanitaria. Restano tuttavia fermi gli obblighi previsti dalle norme speciali.
Ad esempio sia gli attestati di un corso di formazione che le visite di idoneità sanitaria sono obbligatorie per tutti i lavori in quota, oppure per l’uso di attrezzature di lavoro che richiedono un’abilitazione per la loro conduzione. E sono presenti molte altre norme speciali che lo richiedono, da approfondire caso per caso.
Come per il DVR capita molto spesso che venga richiesto indistintamente alle imprese familiari operative in certi contesti, come ad esempio i cantieri, di esibire documentazione attestante la formazione ricevuta e l’idoneità sanitaria alla mansione, anche in assenza di rischi specifici quale il lavoro in quota.
Abuso o eccesso di autotutela da parte del richiedente? Se la richiesta ha natura contrattuale, ad esempio è chiaramente prevista nel PSC trasmesso dal Coordinatore per la Sicurezza, non restano molte alternative al titolare dell’impresa familiare. O formazione e visite, oppure si rinuncia al lavoro.
L’idoneità tecnico professionale dell’impresa familiare
Per tutte le attività svolte in appalto è obbligatorio, prima di iniziare i lavor, servizi o forniture previste, dimostrare al Committente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. E’ quanto richiesto dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008.
Tali requisiti potranno essere autocertificati, trasmettendo una dichiarazione insieme all’ultimo Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità. Qualche Committente richiederà il DURC, che tuttavia non è uno dei documenti obbligatori da consegnare, salvo che si operi all’interno di un cantiere temporaneo o mobile.
Ecco un fac-simile da compilare per autocertificare il possesso di tali requisiti:
Se invece ti viene richiesta tale autocertificazione per un cantiere edile ti servirà un’altra dichiarazione più completa. Contattami e sarò felice di inviartela per mail.
5 Comments
Daniele · 26 Maggio, 2019 at 22:40
Chiedo scusa nel caso volessi assumere mio figlio che ha quasi 17 anni per 3 mesi devo fare il dvr per un minore grazie
Fabio Moscatelli · 27 Maggio, 2019 at 8:33
Se rimani nell’ambito dell’impresa familiare l’obbligo di redigere il DVR non c’è.
Tuttavia ti consiglio di parlarne prima con un bravo Consulente del lavoro, per verificare se è davvero possibile assumere tuo figlio minorenne nella tua impresa.
giuseppe silecchia · 12 Maggio, 2020 at 16:20
salve, sono un odontoiatra , non ho dipendenti e mi al varrò della collaborazione occasionale di mia moglie giusto per rispondere al telefono per prendere appuntamenti. tale collaborazione, non supererà le 720 ore annue (90 giorni), dovrò fare la DNA a l’INAIL e niente all’INPS. devo redigere il DVR ?
Fabio Moscatelli · 12 Maggio, 2020 at 17:08
Le ore di lavoro sono del tutto ininfluenti, quello che conta è il rapporto di lavoro e la presenza o meno di una “subordinazione”.
Pertanto se la moglie opera come collaboratrice familiare, configurandosi in tal caso la fattispecie dell’Impresa familiare, non vi sarà l’obbligo di redazione del DVR.
Sandro Vecchi · 5 Gennaio, 2021 at 11:08
Una informazione essenziale e comprensibile, bravi.