Caldaia a norma, quali sono i documenti obbligatori?

Published by Fabio Moscatelli on

Caldaia a norma
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Sei sicuro di avere nella tua azienda (o abitazione) una caldaia a norma? Ecco tutti i documenti obbligatori che devi avere perchè il tuo impianto di riscaldamento sia in regola.

Cosa (non) è una caldaia

La caldaia (o generatore di calore) è una parte dell’impianto termico, la cui definizione è stata modificata nel 2020 con l’avvenuto recepimento in Italia dell’ultima Direttiva Europa in materia.

Impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

In precedenza non erano considerati impianti termici apparecchi quali stufe e caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, ad esclusione di quelli fissi se la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 kW, sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (es. boiler).

Caldaia a norma, quale documentazione serve?

Perché una caldaia possa essere considerata a norma dovrà essere accompagnata (salvo qualche caso particolare) dai seguenti documenti:

  • La dichiarazione di conformità
  • Il progetto 
  • Il libretto di climatizzazione

Considerato il complesso impianto normativo, sviluppatosi in Italia a partire dagli anni sessanta fino ai giorni nostri, occorre fare degli opportuni approfondimenti.

L’obbligo della dichiarazione di conformità

L’obbligo di rilascio della Dichiarazione di Conformità entra in vigore il 13 marzo 1990, con la Legge 46/90 (oggi abrogata), normativa che costituì la pietra angolare della sicurezza impiantistica nel nostro Paese.

Pertanto, a partire da tale data, tutti gli impianti termici avevano/hanno l’obbligo di essere accompagnati da una certificazione impiantistica, chiamata Dichiarazione di Conformità (conosciuta anche con il termine DICO).

Tale dichiarazione, che attesta la presenza di una caldaia a norma, poteva essere rilasciata esclusivamente da un installatore qualificato ed in possesso di specifici requisiti professionali.

Prima e dopo la Legge 46/90

Sugli impianti esistenti possono quindi presentarsi, in sostanza, due casistiche:

  • Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990: non vi è alcun obbligo di certificazione. L’impianto è da considerarsi a norma se realizzato alla regola dell’arte, cioè secondo quanto previsto dalla Legge 186/68. La presunzione di conformità si realizza nel momento in cui tali impianti risultano realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) presenti durante il periodo di installazione
  • Impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990: è obbligatoria la presenza della Dichiarazione di conformità, che equivale ad una certificazione dell’impianto alla Regola dell’Arte, con i più stringenti criteri al fine del rispetto (non più “presunzione”) normativo. Quindi, se anche il tuo impianto è successivo al 1990, dovrai accertarti che sia presente tale importante documento.

Le novità del DM 37/08

Il 27 marzo 2008 la Legge 46/90 viene di fatto abrogata con l’entrata in vigore del DM 37/08 (qui il link per scaricarlo). Tanti sono gli aspetti innovativi del nuovo decreto (in vigore ancora oggi), dall’obbligo (sempre) del progetto fino alla novità più importante, la nascita di una nuova certificazione in sostituzione della Dichiarazione di conformità, la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI).

Cosa fare se la Dichiarazione di conformità non si trova più?

Capita spesso di non trovare più la Dichiarazione di Conformità. Ecco cosa possiamo fare.

  • Contattare la ditta che ha installato la caldaia: se siamo abbastanza fortunati il nostro installatore potrà fornirci una copia conforme all’originale della dichiarazione di conformità. Purtroppo non sempre la Dea bendata è dalla nostra parte (es. l’installatore non è più reperibile, oppure ha cessato l’attività), ma non diamoci per vinti. Vediamo cos’altro è possibile fare.
  • Fare un accesso agli atti presso il Comune: il DM 37/08 (la normativa che oggi regolamenta la conformità degli impianti) prevede l’obbligo di depositare la Dichiarazione di Conformità presso il Comune, ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità. Pertanto, se le cose sono state fatte a regola d’arte, con un accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali (o lo Sportello unico, ove attivato), se si è abbastanza fortunati da reperirla si potrà richiedere copia della documentazione presentata. Tentar non nuoce. Se invece anche questo tentativo è andato a vuoto non ci resta che richiedere il rilascio di una nuova certificazione.
  • Chiedere il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza: per tutti gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 (cioè prima del 27 marzo 2008) è possibile richiedere il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, chiamata Dichiarazione di Rispondenza (DIRI). Tale dichiarazione può essere rilasciata da un progettista iscritto all’Albo (es. un Ingegnere o un Perito), il quale potrà certificare l’impianto dopo una serie di accertamenti e verifiche, qualora lo stesso sia conforme ai requisiti normativi vigenti. Purtroppo non sempre la DIRI è rilasciabile, infatti spesso gli impianti, soprattutto se vetusti, non sono certificabili, o lo sono in parte (in tal caso potrà essere fatta una DIRI parziale, con un progetto di adeguamento per la parte di impianto non a norma).
  • Una nuova Dichiarazione di conformità? L’impianto è stato realizzato dopo il 27 marzo 2008 e non hai più la Dichiarazione di conformità? Allora devi sapere che non è possibile richiedere il rilascio di una DIRI. Dovremo quindi affidarci ad un’impresa abilitata per il rilascio di una nuova DICO (Dichiarazione di conformità).

Il progetto è sempre obbligatorio?

Per dare una risposta alla domanda sull’obbligo del progetto termico occorre in prima analisi individuare la data di realizzazione dell’impianto. La data spartiacque è il 27 marzo 2008, giorno di entrata in vigore del DM 37/08. C’è un prima e c’è un dopo. Esaminiamo nel dettaglio il tutto.

Progetto per caldaie antecedente al DM 37/08

Tutti gli impianti successivi al 27 marzo 2008 hanno l’obbligo di essere realizzati sulla base di un progetto. Punto.

Non sono previste deroghe.

Non è tuttavia infrequente trovare ancora oggi impianti, anche recenti, privi di qualsivoglia progettazione. Se gli installatori sapessero quali responsabilità hanno nel realizzare un impianto senza il progetto obbligatorio…..

Progetto per caldaie successive al DM 37/08

Gli impianti realizzati durante il periodo di vigenza della Legge 46/90 (cioè tra il 13 marzo 1990 ed il 27 marzo 2008) prevedevano l’obbligo del progetto nei casi previsti dal Regolamento attuativo, il DPR 447/91.

Con tale Regolamento il progetto risultava obbligatorio per:

  • Canne fumarie collettive ramificate;
  • Impianto di distribuzione ed utilizzazione del gas qualora la portata termica risultava superiore a 34,8 kW.

In senso tecnico Il Regolamento non prevedeva quindi alcun progetto per l’impianto di riscaldamento, fatta salva l’applicazione di norme che impongono la progettazione degli impianti (art. 4 comma 1 DPR 447/91).

Queste norme, molte delle quali in vigore ancora oggi, di fatto rendono il progetto dell’impianto termico sempre obbligatorio, anche per impianti ormai datati.

Basti pensare ai generatori di calore sopra i 35 kW, per i quali è obbligatoria la denuncia Inail (ex Ispesl) e la progettazione secondo specifiche regole tecniche antincendio, oppure il caso di lavori per i quali è prevista la presentazione della (ex) Legge 10, che richiede tra la varia documentazione da presentare anche un progetto dell’impianto termico.

Il libretto di climatizzazione

Abbiamo visto come una caldaia norma debba avere la Dichiarazione di conformità (se installata a partire dagli anni novanta) ed il progetto (quasi sempre). Per chiudere il cerchio non resterà quindi che effettuare tutti i controlli manutentivi previsti di legge, che dovranno essere annotati in un apposito libretto.

Nel 2013, con il Decreto 74/2013, nasce il libretto di impianto per la climatizzazione, spesso chiamato libretto di climatizzazione invernale ed estiva o più semplicemente libretto di impianto. Non esiste più quindi il libretto di centrale.

Su tale libretto, conservato a cura del responsabile dell’impianto, dovranno essere annotati tutti gli interventi di controllo e manutenzione della caldaia.


Fabio Moscatelli

Blogger ed ingegnere, mi occupo di sicurezza sul lavoro dal 2003, aiutando le aziende a districarsi nei meandri del D.Lgs. 81/2008. Il blog nasce per condividere e diffondere a 360° la cultura della sicurezza. Safety First!

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