Come valutare il rischio cancerogeno da silice cristallina

Published by Fabio Moscatelli on

Valutazione del rischio cancerogeno silice cristallina libera
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Con le modifiche al Testo Unico Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), che ha recepito la Direttiva Europea n. 2017/2398, sono molti i Datori di lavoro e RSPP che dovranno pensare a come valutare il rischio cancerogeno da silice cristallina libera.

Il Decreto di recepimento di tali novità (D.Lgs. 44/2020) apporta infatti alcune importanti modifiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il nuovo agente cancerogeno silice cristallina respirabile

La nuova definizione di silice cristallina come agente cancerogeno

Per effetto delle definizioni contenute nell’art. 234 del D.Lgs. 81/2008, a partire dal 24 giugno 2020 le polveri di silice cristallina respirabile, generate da un procedimento di lavorazione durante l’attività lavorativa, si intendono rientranti tra gli agenti cancerogeni in quanto contenute nell’elenco di sostanze, miscele e processi menzionati nell’allegato XLII:

Produzione di auramina con il metodo Michler.Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
I lavori che espongono  agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
Nuovo ALLEGATO XLII D.Lgs. 81/08

Ufficialmente le polveri di silice libera cristallina (note anche con l’acronimo di SLC) sono quindi da considerarsi come agente cancerogeno per le quali si applica il Titolo IX Capo II del Testo Unico Sicurezza.

Questa classificazione segue di qualche decennio le prime evidenze in materia, infatti già nel 1997 l’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) in una sua Monografia concludeva che “la silice cristallina inalata nella forma di quarzo o cristobalite in ambienti occupazionali è cancerogena per l’uomo”.

Si sono dovuti attendere ben 20 anni per annoverare ufficialmente, a livello europeo, le polveri di silice cristallina libera nell’elenco degli agenti cancerogeni per l’uomo sui luoghi di lavoro.

Gli effetti sulla salute della silice cristallina libera

Sin dagli anni 40 nel nostro Paese è stata riconosciuta la malattia professionale nota come silicosi. Per decenni malattia di origine professionale tra le più diffuse tra i lavoratori, gli effetti negativi derivanti dall’esposizione alla silice libera cristallina non sono quindi affatto una novità, ma abbiamo dovuto attendere oltre tre quarti di secolo per vedere riconosciuto alla SLC lo status che si meritava.

Con una pericolosità conclamata da decenni, le evidenze disponibili dalla comunità scientifica hanno ormai ampiamente dimostrato come l’inalazione di polveri di SLC possano condurre l’individuo a malattie a livello dei polmoni, con la comparsa di cancro polmonare fino all’insorgenza di malattie autoimmuni a livello renale, lupus, artrite reumatoide, sclerodermia.

Questa lunga attesa tuttavia non è andata del tutto sprecata.
Nel corso di questi lunghissimi anni, infatti, sono stati fatti passi da gigante in tema di prevenzione del rischio silicotigeno, con l’incidenza della silicosi nel panorama delle malattie professionali riconosciute da Inail drasticamente diminuita, per effetto della maggiore consapevolezza del rischio da parte dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale e dei lavoratori stessi, grazie all’opera di sensibilizzazione e formazione svolta ed all’opera della comunità scientifica.

Anche per queste evidenze giunge quasi contemporanea la cancellazione dell’obbligo da parte dei Datori di lavoro, a partire dal 1° gennaio 2019, di versare il premio supplementare Inail per l’assicurazione contro la silicosi (e l’asbestosi).

Aggiornare il DVR con il rischio silice cristallina

È evidente come tutte le aziende dei settori a rischio dovrebbero aver già condotto una valutazione del rischio SLC laddove risulti presente un rischio di esposizione di natura professionale a polveri in senso generico. Nel DVR tale analisi e valutazione, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione applicate, in genere risulta presente nella sezione dedicata al rischio chimico, nelle more di quanto previsto dal Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/2008.

In considerazione della nuova classificazione della silice cristallina quale agente cancerogeno si dovrà tuttavia provvedere ad un’immediata rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, analizzando e valutando il rischio silicotigeno questa volta ai sensi del Capo II del Titolo IX. La nuova classificazione è infatti già in vigore e non concede alcun termine per l’adeguamento, pertanto tale processo di rivalutazione del rischio non potrà essere procrastinato troppo in là nel tempo.

La valutazione del rischio cancerogeno da silice

Al fine di valutare i rischi di natura professionale derivanti dalla possibile esposizione a polveri di silice cristallina libera assume rilevanza fondamentale, nell’intero processo di valutazione, la corretta individuazione delle mansioni esposte al rischio.

A tal fine indispensabile ed utile fonte di approvvigionamento di informazioni non potrà essere che il sito Inail e la relativa documentazione tecnica reperibile online.

I settori a rischio silicosi

Essendo la silice estremamente diffusa sul nostro pianeta, in particolar modo sotto forma di quarzo sono moltissimi i comparti lavorativi presso cui sono presenti rischi potenziali di natura inalatoria (respiratoria) delle polveri di SLC.

Dall’industria estrattiva e di lavorazione di materiali lapidei, alla produzione di piastrelle e laterizi, passando da cementifici e fonderie, fino al comparto edile e da ultimi alcuni comparti in cui recentemente sono stati evidenziati “cluster” come quello delle lavorazioni orafe e dell’odontotecnica.

Al fine di individuare tutti i settori a rischio costituisce certamente utile supporto il Rapporto Inail 2000-2019 – Banca esposizione silice, contenente un ampio dataset di misurazioni strumentali svolte in una molteplicità di settori a partire dal 2000.

La Banca Dati Silice INAIL 2000-2019

A seguito della nuova Direttiva Europea sugli agenti cancerogeni, prima ancora del recepimento italiano di tale normativa con contestuale modifica del D.Lgs. 81/08, è stato pubblicato sul sito istituzionale Inail il Volume “Banca Dati Silice – Rapporto 2000-2019”.

Banca dati esposizione silice Inail

La Banca Dati Silice, costruita sulle misurazioni svolte a partire dal 2000 in svariati settori lavorativi, potrà fornire ad aziende, consulenti, RSPP e Medici Competenti un utile supporto per consentire un primo studio preliminare dei profili di esposizione alla silice nei diversi comparti produttivi, per una sorta di “cut-off” iniziale, al fine dell’obiettivo primario di individuazione delle misure di contenimento del rischio, anche per la messa in atto di buone prassi nei settori più critici e con maggiore esposizione a SLC.

Tale Banca dati delinea l’attuale quadro nazionale in tema di entità del rischio silice, fornendo molteplici informazioni derivanti dalle analisi strumentali svolte da Inail, con le successive elaborazioni statistiche riportate nel Volume che potranno essere impiegate per uno studio dei profili di esposizione al rischio silice.

Se fino ad ora i tecnici della sicurezza hanno dovuto affidarsi alla letteratura disponibile (ad esempio quanto elaborato dal NIS – Network Italiano Silice) la nascita di questa banca dati non potrà che facilitare il processo valutativo del rischio, pur con tutte le criticità che ciò comporta.

L’uso delle misurazioni strumentali quale strumento di valutazione del rischio cancerogeno

Come per altri agenti cancerogeni (pensiamo alle polveri di legno duro) si pone la questione del ricorso a misurazioni delle concentrazioni di polveri aerodisperse.

Fermo restando la possibilità di effettuare la redazione del DVR aggiornato al rischio cancerogeno da silice utilizzando i criteri di brevità, semplicità e comprensibilità più appropriati, la scelta di affidarsi a misurazioni strumentali appare in questo contesto del tutto inevitabile, in quanto potrà costituire l’unica base dati analitica che consente, con le affidabilità ed incertezze del caso, la valutazione di presenza di un rischio cancerogeno per la salute dei lavoratori.

Tra i vari articoli del D.Lgs. 81/08 che, di fatto, impongono il campionamento citiamo ed evidenziamo i seguenti:

  • Art. 235 comma 3: …omissis…. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ALLEGATO XLIII.
  • Art. 236 comma 2: Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione ….. omissis
  • Art. 237 comma 1 lett. d): Il Datore di lavoro provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, …omissis…

Allo stato attuale le norme in vigore (tra cui l’ultima revisione della UNI 689) forniscono tutti gli strumenti per giungere a dei risultati validati, che costituiranno la base di riferimento per l’assunzione delle scelte aziendali in tema di prevenzione del rischio silicotigeno.

Il ricorso alle banche dati disponibili potrà costituire, come già rimarcato, un utile strumento per una valutazione preliminare del rischio, ma non potrà (quasi) mai sostituire una vera e propria valutazione su base analitica, a seguito di misurazioni dirette sul campo.

Il nuovo valore limite di esposizione professionale da polveri di Silice cristallina libera

Una delle più importanti novità in tema di silice cristallina non è solo l’inserimento delle polveri di SLC tra gli agenti cancerogeni, ma anche l’assegnazione di un valore limite di esposizione professionale, contenuto nell’aggiornato ’allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008.

Il nuovo valore assegnato (VLEP o OELV) è pari a 0,100 mg/mc, riferito alla frazione respirabile.

La nascita di questo valore consente l’integrale applicazione delle metodiche di valutazione di cui alla norma UNI 689, tra cui quelle che consentono di stabilire la presenza o meno di un rischio di esposizione all’agente aerodisperso SLC.

Si sintetizzano nella tabella seguente tutti i limiti di concentrazione noti:

FonteLimite concentrazione polveri SLC% rispetto a D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 81/08 – Allegato XLIII0,100 mg/mc
TLV-TWA (ACGIH)0,025 mg/mc25%
Ex limite assicurativo Min. Lavoro0,050 mg/mc50%

Come stabilire se è presente un rischio cancerogeno per i lavoratori?

Il Datore di lavoro, per il tramite del proprio RSPP o del tecnico valutatore del rischio, con la opportuna collaborazione del Medico Competente, dovrà individuare i lavoratori o le mansioni omogenee di lavoratori per le quali è presente un rischio di esposizione alla SLC.

Al fine di addivenire ad un giudizio di rischio cancerogeno “presente” occorrerà quindi decidere quale criterio di valutazione applicare.

La scelta di tale criterio diventerà dirimente, vero e proprio spartiacque da cui far discendere successivamente tutti gli obblighi prevenzionistici previsti dal D.Lgs. 81/08, da quelli di formazione e sorveglianza sanitaria, all’apertura del registro degli esposti ad agenti cancerogeni.

L’applicazione integrale della norma UNI 689 giunge in aiuto del valutatore, in funzione del numero di campioni disponibili sarà possibile attribuire un giudizio di Compliance oppure no.

FonteLimite concentrazione polveri SLC% rispetto a D.Lgs. 81/08
UNI 689 (3 misure)0,010 mg/mc10%
UNI 689 (4 misure)0,015 mg/mc15%
UNI 689 (5 misure)0,020 mg/mc20%
Soglia di sicurezza (INAIL)0,012 mg/mc12,5%

Obblighi del Datore di lavoro in presenza di rischio cancerogeno

Una volta valutata la presenza di lavoratori con mansioni a rischio il Datore di lavoro dovrà senza indugio provvedere all’adempimento integrale degli obblighi previsti dal Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08.

  • Sostituzione o riduzione agente cancerogeno
  • Adozione misure di prevenzione e protezione
  • Informazione e formazione
  • Sorveglianza sanitaria
  • Registro di esposizione a SLC
  • Aggiornamento triennale DVR

Riduzione dell’esposizione alla silice

Considerato che il rischio di esposizione alla silice è ineliminabile in quanto i silicati costituiscono buona parte della crosta terrestre, la normativa di tutela della salute dei lavoratori richiede comunque che i processi lavorativi siano adeguati in modo da ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.

La non possibilità di confinare l’agente cancerogeno riterrà quindi accettabile un’esposizione alla fonte di rischio, purchè venga rispettato in modo tassativo il valore limite espositivo (OELV) di 0,100 mg/mc e siano adottate tutte le ulteriori misure di tutela di seguito descritte.

Misure per la prevenzione e protezione dal rischio SLC

Tra le misure di tipo tecnico, organizzativo, procedurale da adottarsi al fine di ridurre le probabilità di insorgenza di rischi per la salute dei lavoratori esposti si evidenziano le seguenti:

  • Limitazione del numero di addetti esposti, anche mediante turnazione e organizzazione del lavoro;
  • Progettazione delle attività in modo da ridurre il rischio di aerodispersione;
  • Utilizzo di tecniche di aspirazione localizzata in prossimità della sorgente di emissione di polveri di silice;
  • Aerazione e ventilazione in caso di esposizione in ambienti chiusi;
  • Segnalazione mediante cartelli degli obblighi e divieti da rispettare;
  • Pulizia sistematica e puntuale degli ambienti di lavoro;
  • Adozione di misure igieniche adeguate;
  • Utilizzo di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie;
  • Ecc.

Informare e formare i lavoratori esposti a rischio cancerogeno

Nell’ambito dei già previsti obblighi informativi e formativi previsti dagli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, nei settori a rischio silicosi una parte del monte ore formativo dovrebbe già essere dedicato alla prevenzione dal rischio SLC.

La formazione deve riguardare almeno i seguenti aspetti:

  • Introduzione alla silice ed a rischi associati alle esposizioni di natura professionale;
  • Precauzioni di prendere per evitare o ridurre al minimo l’esposizione;
  • Misure igieniche da osservare;
  • Utilizzo di DPI di protezione dal rischio cancerogeno;
  • Prevenzione incidenti e gestione delle emergenze.

La nuova natura e grado di rischio assegnato alle polveri di silice richiederà quindi, come previsto dall’art. 239 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e laddove non già effettuata, una formazione adeguata sui rischi presenti e sulle misure da adottare, anche mediante integrazione della formazione già svolta secondo gli Accordi Stato-Regione del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016.

Sorveglianza sanitaria

Sebbene l’art. 242 del D.Lgs. 81/08 preveda specifici obblighi di sorveglianza sanitaria in presenza di un rischio cancerogeno da silice, i lavoratori che operano in comparti e settori in cui l’esposizione a polveri di SLC era già presente, ragionevolmente, risulteranno già oggetto di un controllo mirato per effetto di un probabile giudizio di rischio chimico non irrilevante per la salute presente nel DVR già redatto.

Il Medico Competente dovrà tuttavia valutare se e come aggiornare la documentazione di propria pertinenza, oltre a fornire il necessario supporto al Datore di lavoro per l’adempimento di tutti gli obblighi normativi.

Devo aprire il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?

Tra le conseguenze che il recepimento della Direttiva Europea si porta dietro una tra le principali è la necessità, in presenza di lavoratori esposti ad un rischio, di procedere all’iscrizione degli stessi nel Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Pratica effettuabile esclusivamente in modalità telematica accedendo al portale Inail da parte del Datore di lavoro o di soggetto delegato.

L’iscrizione deve riguardare tutti i lavoratori per i quali è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria a seguito della valutazione del rischio cancerogeno da silice libera cristallina.

L’aggiornamento del DVR

Se per molti aspetti di valutazione del rischio le tempistiche di aggiornamento della documentazione sono demandate al Datore di lavoro, sulla base delle assunzioni fornite dal D.Lgs. 81/08, in presenza di un rischio cancerogeno da silice la valutazione dovrà essere aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.


Fabio Moscatelli

Blogger ed ingegnere, mi occupo di sicurezza sul lavoro dal 2003, aiutando le aziende a districarsi nei meandri del D.Lgs. 81/2008. Il blog nasce per condividere e diffondere a 360° la cultura della sicurezza. Safety First!

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