Sicurezza e Alternanza Scuola lavoro, obblighi per le aziende

Published by Fabio Moscatelli on

Sicurezza alternanza scuola lavoro
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Quali sono gli obblighi in materia di sicurezza per l’azienda che ospita studenti in alternanza scuola lavoro? Di chi è la responsabilità in caso di infortunio? Chi si deve occupare della formazione e della sorveglianza sanitaria dello studente?

In questo articolo risponderemo a queste domande, cercando di chiarire i dubbi e di rendere consapevoli le aziende ospitanti delle responsabilità presenti. Buona lettura!

Lo studente in azienda è equiparato ai lavoratori?

Nonostante le specifiche finalità didattiche e formative, gli studenti ospitati presso le aziende acquisiscono lo status di “lavoratoriai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del Testo Unico Sicurezza (Decreto Legislativo n. 81/2008). Lo si evince non solo da un’attenta lettura del D.Lgs. 81/08 ma anche dalle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e dall’ampia letteratura in materia.

Lavoratore: …omissis…. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; ….omissis

Lo studente che risulta equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore dell’azienda comporta di conseguenza che il Datore di lavoro della struttura ospitante assume nei confronti dello stesso una posizione di garanzia, in quanto principale destinatario degli obblighi in materia di prevenzione e tutela antinfortunistica. Pertanto lo stesso dovrà provvedere a mettere in atto, o meglio verificare che ciò sia effettivamente avvenuto, tutte le misure obbligatorie, quali ad esempio:

  • Formazione (generale e specifica)
  • Sorveglianza sanitaria (nei casi previsti)
  • Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale

Tuttavia vedremo in modo approfondito come la normativa metta a disposizione strumenti e metodi che consentono di sgravare da alcuni obblighi sia le Imprese che le Istituzioni scolastiche, anche per non disincentivare le prime dall’attivare Convenzioni con le scuole. E’ infatti prevista una compartecipazione del sistema istituzionale nazionale, che attraverso Enti pubblici come Inail e Aziende Sanitarie Locali potrà fornire il necessario supporto all’effettivo funzionamento del sistema duale.

La formazione sulla sicurezza dello studente in alternanza scuola lavoro

I disposti normativi in tema di informazione e formazione trovano applicazione anche per gli studenti interessati dai percorsi di alternanza scuola lavoro, essendo equiparati gli stessi, ai fini della normativa in materia di sicurezza, ai lavoratori. I compiti formativi per gli studenti interessati da percorsi di alternanza sono ripartiti tra scuola e impresa, come sintetizzato in questa tabella:

Tipologia formazioneDurataSoggetto incaricato
Formazione generale4 oreIstituzione scolastica
Formazione specificada 4 a 12 oreAzienda / Istituzioni

Come già anticipato sono previste modalità di formazione che consentono di ridurre gli oneri sia per la scuola sia per la struttura ospitante (azienda).

La formazione generale dello studente in alternanza scuola lavoro

Il percorso formativo in materia di sicurezza sul lavoro, la cosiddetta formazione generale, è costituito da moduli formativi di durata complessiva pari a 4 ore. Tale formazione costituisce credito formativo permanente per lo studente, che potrà quindi essere speso successivamente in occasione dell’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, con un beneficio soprattutto a carico delle Aziende.

Per favorire tale formazione e non gravare eccessivamente sulle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in collaborazione con INAIL, ha messo in piedi uno specifico percorso formativo da seguire in modalità E-Learning, intitolato “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro, come ben illustrato in questa clip informativa.

Formazione specifica, obbligo dell’azienda?

La formazione specifica dello studente va realizzata in funzione dei rischi effettivi presenti in azienda. La durata minima del percorso formativo specifico (4 ore per aziende a rischio basso, 8 ore rischio medio, 12 ore rischio alto) dovrà essere valutata direttamente dal Datore di lavoro, con il supporto del RSPP, in funzione dei rischi aziendali (desumibili non solo dal codice ATECO ma anche e soprattutto dal DVR).

Al fine di non oberare i soggetti ospitanti di ulteriori obblighi che potrebbero disincentivare l’accoglimento di studenti in percorsi di alternanza, potranno essere stipulati dalle Scuole, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, accordi territoriali con soggetti abilitati ad erogare tale formazione (es. Inail, Organismi Paritetici, ecc.), anche in modalità E-Learning nei casi previsti.

Questo servirà a regolarizzare dal punto di vista formale la posizione formativa dello studente. Sarà poi l’azienda a prendersi in carico il compito, anzi l’obbligo, di integrare la formazione già erogata con una informazione e formazione ad hoc, relativa ai rischi effettivamente presenti sul luogo di lavoro, illustrando allo studente le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Si consiglia al Datore di lavoro di documentare sempre attraverso la redazione di un verbale l’informazione e formazione integrativa sui rischi specifici fornita allo studente.

La sorveglianza sanitaria, obbligo dell’azienda o della scuola?

A differenza di quanto previsto in tema di formazione, sempre obbligatoria, gli obblighi di sorveglianza sanitaria scaturiscono laddove emerga tale necessità nell’ambito della valutazione dei rischi. L’esame del DVR dell’azienda costituirà quindi la base su cui condurre tale analisi.

Nelle aziende che non hanno nominato il Medico Competente in quanto non necessario, l’inserimento di uno studente in azienda non potrà, nè dovrà, comportare l’insorgenza di rischi specifici aggiuntivi rispetto a quelli già presenti.

Per tutte le altre imprese dove è invece presente il Medico del Lavoro dovranno essere analizzate, mediante una valutazione ad hoc, le eventuali necessità di sottoporre a visita medica preventiva lo studente che accede ai luoghi di lavoro aziendali. Le potenziali situazioni di rischio da analizzare sono di competenza del Servizio di prevenzione e protezione, che dovrà valutare i rischi in concreto presenti nell’ambiente di lavoro presso cui si troverà a svolgere il periodo di alternanza il soggetto ospitato.

Sarà tuttavia sempre possibile organizzare le attività dello studente in modo tale che lo stesso non risulti mai esposto a situazioni di rischio che richiedano l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Ad esempio un’azienda metalmeccanica, in cui lo studente presterà la propria attività esclusivamente presso gli uffici, senza alcun rischio di esposizione ai pericoli presenti presso i reparti produttivi, sarà dispensata dall’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Di seguito ecco elencate, in modo non esaustivo, alcune delle situazioni in cui risulterà necessario che lo studente sia sottoposto a visita medica preventiva:

  • Uso di videoterminali per tempi superiori a 20 ore settimanali (es. attività presso uffici)
  • Esposizione giornaliera al rumore superiore a 80/85 dBA (es. settore metalmeccanico, edilizia, ecc.)
  • Utilizzo di sostanze chimiche pericolose (aziende con rischio chimico per la salute Non irrilevante)
  • Esposizione ad agenti biologici (es. attività di parrucchiere, estetista, ambito sanitario, ecc.)
  • Lavori nel settore dell’edilizia, ecc.

Accertato da parte dell’azienda la necessità di sorveglianza sanitaria, vediamo ora nel dettaglio chi dovrà prendersi in carico tale obbligo.

La visita medica preventiva svolta presso la Scuola

Le scuole che già dispongono di un Medico competente nominato dal Dirigente scolastico, è il caso delle istituzioni scolastiche in cui sono presenti laboratori o personale ATA esposto a rischi, potranno sottoporre direttamente gli studenti alla visita medica preventiva a cura dello stesso Medico del lavoro già incaricato.

Si dovrà accertare prima dell’ingresso in azienda la validità del certificato di idoneità sanitaria, che dovrà risulta estesa all’intera durata del percorso di alternanza. Senza dimenticarsi di verificare che la sorveglianza sanitaria svolta sia effettivamente mirata ai rischi ai quali lo studente sarà esposto durante la sua presenza presso l’azienda ospitante.

La visita svolta dall’Azienda sanitaria locale

In assenza di un Medico competente della scuola l’Istituzione scolastica potrà assicurare la sorveglianza sanitaria anche mediante specifici accordi, attivabili dagli Uffici scolastici regionali, con l’Azienda sanitaria locale o altre strutture pubbliche.

Domande e risposte sull’alternanza scuola lavoro

Cosa deve fare l’azienda che ospita studenti in percorsi di alternanza?

In considerazione delle responsabilità penali in capo ai Datori di lavoro, l’esperienza di chi scrive suggerisce alle aziende di comportarsi come segue:

  • Leggere attentamente la Convenzione, in particolare nella sezione in cui viene stabilito chi si occuperà della formazione e sorveglianza sanitaria degli studenti
  • Farsi trasmettere gli attestati del corso di formazione svolto dallo studente, sia generale che specifica, compresi i contenuti dei corsi svolti
  • Farsi trasmettere una copia dell’idoneità sanitaria, o in alternativa un documento dal quale risulta che sia stata effettuata e sia in corso di validità
  • Svolgere all’ingresso dello studente una formazione integrativa sui rischi aziendali, da documentare
  • Fornire i DPI necessari (se previsti), documentandone la consegna allo studente
  • Richiedere allo studente la stretta osservanza delle regole in materia di sicurezza contenute nel Patto formativo. Nel caso di inadempienze segnalarlo prontamente al Tutor scolastico
  • Non adibire lo studente a compiti diversi rispetto a quanto stabilito
  • Mantenere uno stretto coordinamento, attraverso il proprio tutor, con il tutor scolastico.

L’azienda deve aggiornare il DVR aziendale?

Ove non siano già stati valutati in modo specifico i rischi per soggetti in alternanza scuola lavoro è consigliabile che il Datore di lavoro provveda ad un immediato aggiornamento o revisione del Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda deve redigere una valutazione del rischio minori?

Lo studente minorenne interessato dal percorso di alternanza non acquisisce mai la qualifica giuridica di lavoratore “minore” ai sensi della Legislazione vigente in materia (Legge 977/67, D.Lgs. 345/99, D.Lgs. 262/00). Il campo di applicazione della normativa sui minori di 18 anni considera esclusivamente i lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand’anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l’applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all’istituto scolastico. Ne deriva che non è applicabile la normativa di tutela dei minori e quindi non risulta necessario redigere alcun documento di valutazione del rischio per lavoratori “minori”.

Se lo studente non è formato in materia di sicurezza, come deve comportarsi l’azienda?

E’ diritto dell’azienda ospitante ricevere prima dell’ingresso dello studente gli attestati di formazione. Purtroppo l’esperienza sul campo insegna come in questa sistema duale ancora non perfettamente oliato non sia così infrequente imbattersi in studenti, già “operativi” presso le aziende, non in regola con gli obblighi formativi. Diventa quindi di estrema importanza, in fase di stipula della Convenzione con la Scuola, delineare in modo chiaro e puntuale tempi e modalità di adempimento deli obblighi di formazione generale e specifica dello studente-lavoratore, in modo da non lasciare zone grigie che rischiano di ripercuotersi negativamente sull’azienda, sia in caso di ispezioni degli Organi di vigilanza sia, soprattutto, a seguito di infortuni. Ove ciò non avvenga il Datore di lavoro dovrà valutare attentamente come procedere.

Dal richiedere alla Scuola il rispetto della Convenzione all’erogazione diretta della formazione mancante sono varie le strade percorribili, da valutare caso per caso, anche in funzione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro. In caso di violazioni in materia antinfortunistica è facoltà di tutte le parti sospendere la convenzione e quindi interrompere il percorso di alternanza.

A chi spetta l’obbligo di fornire i DPI?

L’obbligo di dotare gli studenti dei necessari dispositivi di protezione individuale ricade sull’azienda. Sarà pertanto compito del Datore di lavoro, anche tramite il tutor aziendale, fornire i DPI previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi. L’onere economico è quindi in carico all’azienda, salvo che nella Convenzione tale aspetto risulti diversamente regolamentato.

Che responsabilità ha il tutor dell’azienda?

Il tutor individuato in seno all’azienda, detto tutor esterno, dovrà svolgere le funzioni previste dalla convenzione sottoscritta con la scuola. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro i suoi compiti consistono nell’assistere lo studente nell’inserimento nell’ambiente di lavoro, garantendo che lo stesso sia informato e formato sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne. Dovrà inoltre verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 81/08, segnalando tempestivamente al tutor interno (in seno alla scuola) le eventuali violazioni.

In quanto alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro le stesse derivano qualora il tutor sia inquadrabile in una delle figure del sistema di gestione della sicurezza aziendale. Dal punto di vista penale dovrà quindi tale figura coincidere con quella di Datore di lavoro o Preposto, anche di fatto, affinché gli siano attribuite le responsabilità in materia di mancate tutele antinfortunistiche derivanti da una non puntuale applicazione dei disposti previsti dal Testo Unico Sicurezza.

Quali sono gli obblighi dello studente in tema di sicurezza durante l’alternanza scuola lavoro?

Il tema della sicurezza in alternanza scuola lavoro è uno dei punti cardini del sistema. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro lo studente dovrà impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Patto formativo sottoscritto. In particolare dovrà rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo, seguendo le indicazioni dei tutor.

Cos’è l’alternanza scuola lavoro?

L’alternanza scuola-lavoro nasce nel 2005 con la famosa ed ai tempi molto criticata Riforma Moratti. Nel 2015 è stata data una decisa accelerata a tale riforma con la Legge della Buona Scuola. È una modalità didattica nata con l’obiettivo di fornire agli studenti degli istituti tecnici e professionali le competenze trasversali e per l’orientamento per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento.

Questo sistema duale, chiamato anche stage o tirocinio si pone l’obiettivo di far testare sul campo agli studenti le proprie attitudini, per consolidare le conoscenze acquisite a scuola. Per il raggiungimento di tali obiettivi non è più quindi la sola scuola il fulcro dell’insegnamento, ma sono le aziende che diventano uno dei perni per l’insegnamento e apprendimento integrato degli studenti, che potranno assaggiare sul campo quello che li aspetterà negli anni a venire.

C’è differenza tra Apprendistato e Alternanza scuola lavoro?

Mentre a livello europeo si parla in termini più ampi di apprendistato, comprendendo in esso anche percorsi in alternanza, in Italia vi è una sostanziale differenza tra Apprendistato e Alternanza Scuola lavoro, che pertanto, pur con caratteristiche similari, non sono da considerarsi la stessa cosa. L’Apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani, l’Alternanza scuola lavoro è invece una metodologia didattica.

Sia l’apprendista sia lo studente in alternanza sono considerati “lavoratori“, pertanto non mutano gli obblighi e le responsabilità in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per il Datore di lavoro dell’azienda. Tuttavia, nei percorsi in Alternanza, l’impresa potrà essere supportata dalle Istituzioni scolastiche per l’adempimento degli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria in materia di sicurezza.


Fabio Moscatelli

Blogger ed ingegnere, mi occupo di sicurezza sul lavoro dal 2003, aiutando le aziende a districarsi nei meandri del D.Lgs. 81/2008. Il blog nasce per condividere e diffondere a 360° la cultura della sicurezza. Safety First!

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