Datore di lavoro e Snc, i soci sono responsabili?

Come si individua il datore di lavoro nelle Società in nome collettivo, cosiddette snc o s.n.c.? Chi è il responsabile ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro?
I soci delle snc sono sempre Datori di lavoro per la sicurezza?
Le snc sono una particolare forma societaria, rientrante tra le società di persone, costituite da almeno due persone (soci). Tutti soci sono di fatto Datori di lavoro nella snc secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. 81/08, salvo il caso in cui uno dei componenti della società non esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa, presupposto fondamentale per l’individuazione del Datore di lavoro.
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
Ormai è pacificamente assodato che la presenza nelle società di un amministratore o di un legale rappresentante non comporta in automatico che tale soggetto sia il solo responsabile dell’organizzazione ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo i casi in cui tale figura non sia stato allo scopo delegato mediante atto formale dagli altri soci.
A tal fine si è espressa in più occasioni la Cassazione, si riporta a titolo di esempio estratto della seguente Sentenza: “L’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio (Cassazione Penale, Sez. 4, 06 agosto 2009, n. 32193).
La delega di funzioni nelle snc società in nome collettivo
L’istituto che consente di trasferire le responsabilità su un unico soggetto è la cosiddetta delega di funzioni, introdotta dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008. Con tale atto i soci hanno la possibilità di investire uno solo tra i soci, oppure persona esterna all’ambito societario, dei compiti propri del datore di lavoro per la sicurezza. Perché una delega di funzioni sia effettiva ed efficace occorre il rispetto di tutti i requisiti qui elencati:
- La presenza di un atto scritto con data certa
- Il possesso da parte del delegato di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- L’attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- L’attribuzione al delegato dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- L’accettazione della delega per iscritto da parte del soggetto delegato
E’ quindi importante, già nella fase di costituzione dell’azienda, che si provveda ad individuare il soggetto delegato, ove sia presente la volontà dei soci di delegare le funzioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La presenza di professionisti con un minimo di competenza anche in materia di sicurezza (dottori commercialisti, notai, ecc.) dovrebbe essere garanzia di raggiungere tale scopo per l’azienda, informando i futuri soci della possibilità, non l’obbligo, di ricorrere all’istituto della delega di funzioni. Cosa che non sempre avviene, per un gap di conoscenza del D.Lgs. 81/08 (non me ne vogliano i soggetti che leggono l’articolo rientranti in tali categorie, probabilmente capitati su questa pagina proprio per un approfondimento o la ricerca di informazioni…).
Tuttavia riscontriamo sempre più una maggiore sensibilità in tema di sicurezza sul lavoro, e sebbene non sia raro imbattersi su atti costitutivi e certificati camerali in frasi del tipo “si attribuisce al socio Pinco Pallino la qualifica di Datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro” oppure “si individua il responsabile (sic.) della sicurezza secondo la legge 626 (doppio sic…) nel socio Y“, formalmente non del tutto appropriate, si riscontra la volontà da parte dei soci di ricorrere a tale possibilità prevista dalle normative vigenti.
Il soggetto delegato, solo un modo per evitare sanzioni?
La delega di funzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, se da un lato è vista da parte dei soci come un atto di deresponsabilizzazione, dall’altro consente di centralizzare su un unico soggetto gli obblighi in materia, in genere con benefici per l’azienda. La presenza di un centro di potere, fulcro della gestione della sicurezza, dovrebbe fornire maggiori garanzie del rispetto del D.Lgs. 81/08, sempreché il soggetto delegato sia persona munita di professionalità, esperienza e capacità di gestione, e di effettivi poteri decisionali e di spesa. L’utilità è inoltre indubbia nel momento in cui alcuni soci non dispongano delle necessarie conoscenze e competenze nel campo della prevenzione e protezione dai rischi. L’accentramento di tali responsabilità dovrebbe inoltre prevedere un riconoscimento economico della persona delegata, fatto che in genere nelle società in nome collettivo avviene molto di rado.
Nella realtà dei fatti si riscontra tuttavia come tale delega, se presente, viene effettuata principalmente per ridurre l’incidenza economica di eventuali sanzioni penali tramutate in ammenda, che in quanto comminate ad un unico soggetto, e non alla pluralità dei soci, consentono all’azienda di ridurre l’esborso complessivo da versare per chiudere il procedimento penale.
In base all’esperienza sul campo non si può dire che tale escamotage non funzioni. In caso di verbali di contravvenzioni dell’Organo di vigilanza, la presa visione da parte del funzionario di turno di un documento ufficiale (es. visura camerale, atto notarile) da cui risulta la delega in tema di sicurezza, consentirà all’azienda di cavarsela con il male minore, una singola sanzione a fronte dell’ottemperanza alle prescrizioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 758/94.
Il Datore di lavoro non può mai essere delegato
Per chiudere l’articolo si vuole comunque evidenziare come la funzione propria del Datore di lavoro non possa mai essere delegata. Esiste infatti si la figura del soggetto delegato dal Datore di lavoro, ma non il Datore di lavoro delegato. Il datore di lavoro delegato non esiste nel nostro ordinamento, è solo un’astrazione concettuale derivante da un’errata interpretazione delle norme previgenti al D.Lgs. 81/08, priva di fondamento. Perchè la delega sia tale dovrà infatti essere sempre presente un datore di lavoro che delega un soggetto. Nelle snc, dove sono presenti una pluralità di Datori di lavoro, è consuetudine che gli stessi operino tale delega nei confronti di uno dei soci, che quindi verrà investito di alcuni obblighi, non per questo facendo perdere ai soci deleganti la qualifica di datori di lavoro.
A tal fine un’attenta lettura dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08 può servire a fugare buona parte dei dubbi. Si cita ad esempio il comma 3 in cui si riporta che “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento del delegato delle funzioni trasferite“. Pertanto il datore di lavoro (figura A) dovrà vigilare sul soggetto (figura B) a cui risultano trasferite alcune funzioni.
In ultimo si ricorda sempre che sono presenti n. 2 attività che non potranno mai essere delegate da parte del Datore di lavoro:
- La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR
- La designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)
Pertanto il DVR dovrà riportare, oltre alla firma del delegato dal Datore di lavoro che si sarà occupato delle altre attività (obblighi) previste ed a lui delegate, sempre la firma del Datore di lavoro “originario”. Si riscontra invece spesso una non sempre corretta applicazione della norma, con la firma del DVR da parte del solo soggetto Delegato dal Datore di lavoro, fattispecie corretta solo se il delegato è anche uno dei datori di lavoro della società.
4 Comments
Marsela · 19 Maggio, 2022 at 13:52
Mio marito e il suo fratello sono soci a 50% di un’azienda snc, il suo fratello ha avuto la delega non si sa come ne perché, dato che sono solo 2 soci., in più questo suo socio fratello, ha aggiunto anche il potere di essere lui il responsabile delle assicurazione, dove assume chi li pare anche contro il parere del socio., cosa può fare il socio debole per frenare questo socio su i potere che ha acquisito, secondo mio marito, da solo
Fabio Moscatelli · 20 Maggio, 2022 at 8:02
Più che una questione di sicurezza lavoro penso sia una questione che può risolvere un consulente del lavoro o un legale. In ogni caso che c’è una delega o qualcosa di similare perchè sia valida deve essere stata sottoscritta dal delegante, cioè suo marito, visto che si parla di una società di 2 persone.
Alessandra · 11 Giugno, 2022 at 0:20
In un’azienda composta da tre soci, di cui uno avente il 90%, chi ricopre il ruolo di datore di lavoro in caso di assenza di atto costitutivo? La funzione di rspp può svolgerla un socio di minoranza con la formazione di 48ore e senza nomina? Grazie
Fabio Moscatelli · 11 Giugno, 2022 at 11:05
Il RSPP deve sempre essere designato dal Datore di lavoro, o dai Datori di lavoro se sono più di uno. Con il corso di 48 ore può svolgere tale incarico esclusivamente chi è anche un Datore di lavoro, pertanto la quota societaria è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08. Essendo una società (presumo di capitali) se non è individuato formalmente un Datore di lavoro tutti i soci (consiglieri nelle srl e Spa) con poteri decisionali e di spesa sono da ritenersi, all’origine, Datori di lavoro.