Guida alla comunicazione Inail Organismo abilitato messa a terra

L’obbligo di comunicazione Inail dell’Organismo abilitato per le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra è stato introdotto nel 2020, con una modifica del DPR 462/01, nell’ottica della digitalizzazione dei processi della Pubblica Amministrazione, già avviata con l’introduzione dell’applicativo CIVA. Sul sito Inail è già attiva la sezione dedicata per l’inserimento dei nominativi dei soggetti, abilitati dal Ministero per l’esecuzione delle verifiche periodiche.
Per quali impianti devo fare la comunicazione all’Inail?
L’articolo 7-bis del DPR 462/01 prevede che in tutte le aziende il Datore di lavoro deve comunicare tempestivamente all’INAIL il nominativo dell’Organismo abilitato incaricato di effettuare le verifiche. Tale Organismo va scelto tra quelli abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, il cui elenco è costantemente aggiornato sul sito ministeriale.
Le verifiche obbligatorie per le quali occorre procedere alla comunicazione dell’organismo abilitato sono quelle relative ai seguenti impianti:
- Impianti di messa a terra e/o protezione scariche atmosferiche (art. 4 comma 1)
- Impianti in luoghi con pericolo di esplosione (art. 6 comma 1)
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La comunicazione Inail dell’Organismo abilitato non riguarda quindi solo gli impianti di messa a terra, ma anche quelli di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli nei luoghi con pericolo di esplosione.
L’obiettivo della Comunicazione obbligatoria è la creazione di una Banca dati informatizzata della verifiche, sia nell’ambito del processo di digitalizzazione già in corso con la nascita dell’applicativo CIVA, sia per estendere la platea delle aziende che eseguono tali controlli degli impianti elettrici, con una larga percentuale ancora oggi di imprese che operano con impianti mai oggetto di alcuna verifica.
Quanto costa la verifica della messa a terra?
L’introduzione dell’art. 7-bis nel DPR 462/01 porta un’altra novità di rilievo, la fine del libero mercato nel settore delle verifiche degli impianti di messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche e/o installati nei luoghi con pericolo di esplosione, con allineamento a quanto già previsto per la verifica degli apparecchi di sollevamento di cui all’Allegato VII D.Lgs. 81/2008. Le tariffe applicate sono quelle contenute nel Decreto 7 luglio 2005, elencate nella seguente tabella.
Potenza installata | Importo | Potenza installata | Importo |
---|---|---|---|
da 3 a 10 kW | € 150 | da 201 a 250 kW | € 850 |
da 11 a 15 kW | € 200 | da 251 a 400 kW | € 1.200 |
da 16 a 25 kW | € 250 | da 401 a 650 kW | € 1.350 |
da 26 a 50 kW | € 300 | da 651 a 800 kW | € 1.500 |
da 51 a 100 kW | € 500 | da 801 a 1000 kW | € 1.700 |
da 101 a 150 kW | € 600 | Oltre 1000 kW | > € 2.000 |
da 151 a 200 kW | € 700 |
L’organismo abilitato che esegue la verifica dovrà destinare una cifra pari al 5% dell’importo ad Inail, destinato a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
Guida alla comunicazione Inail dell’Organismo abilitato per la verifica di messa a terra
Hai già a disposizione il numero di matricola dell’impianto? Verifica di disporre anche dell’accesso al portale Inail come Datore di lavoro (o Consulente Civa abilitato) e delle seguenti informazioni e:
- Mail certificata e numero di telefono di contatto
- Periodicità della verifica (biennale o quinquennale)
- Data di scadenza della verifica (mese e anno)
- Nominativo dell’Organismo abilitato
Guarda la guida che ho realizzato per effettuare, passo dopo passo, la comunicazione sul sito Inail, attraverso l’area dedicata, del nominativo dell’organismo abilitato alle verifiche periodiche, come previsto dall’art. 7-bis del DPR 462/01.
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