Verifica di messa terra biennale o quinquennale?

- Verifica di messa a terra, quando la periodicità è biennale
- #1 – Impianti installati in cantieri
- #2 – Locali ad uso medico
- #3 – Ambienti a maggior rischio di incendio
- Ambienti a maggior rischio per la densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose.
- Ambienti con struttura portante in materiale combustibile, senza particolari requisiti antincendio.
- Ambienti con presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m²
Verifica di messa a terra, quando la periodicità è biennale
Il DPR 462/01, applicabile a tutti i luoghi di lavoro ove siano presenti lavoratori, richiede l’esecuzione delle verifiche periodiche dell’impianto elettrico di messa a terra. Non infrequentemente sorgono dubbi in merito alla periodicità con cui effettuare tali verifiche a cura dell’Organismo Abilitato.
La verifica dovrà essere effettuata almeno ogni 2 anni, quindi con frequenza biennale, in caso di:
- Impianti installati in cantieri
- Locali adibiti ad uso medico
- Ambienti a maggior rischio di incendio
In tutte gli altri casi, per esclusione, la verifica potrà invece essere svolta con cadenza quinquennale.
Esaminiamo nel dettaglio i tre casi in cui occorre svolgere la verifica con cadenza biennale.
#1 – Impianti installati in cantieri
Non vi sono (in genere) molti dubbi sull’individuazione di un cantiere. Un’attenta lettura del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 di solito è sufficiente a dirimere ogni dubbio. Tenuto inoltre conto che un cantiere di durata superiore a 2 anni non è, in genere, un cantiere di piccola entità.
#2 – Locali ad uso medico
I locali ad uso medico (locali medici) sono quelli destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), come da definizione contenuta nella norma CEI 64-8.
In tutti questi locali si dovrà effettuare la verifica di messa a terra biennale.
Esempi di locali medici o assimilati sono i seguenti:
- Ospedali, cliniche, ambulatori, locali di pronto soccorso
- Cliniche private
- Studi medici, studi dentistici
- Locali medici nei luoghi di lavoro
- Locali medici nelle case di cura per anziani
- Locali a uso estetico
- Cliniche e ambulatori veterinari.
In alcuni casi, se non ricompresi nell’elenco, il Datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione del rischio, considerando in particolare se vi è o meno applicazione di apparecchiature al corpo umano (es. negozi di parrucchiera, solitamente soggetti a verifica quinquennale, qualora svolgano trattamenti di tipo estetico sul corpo delle clienti, dovranno effettuare tali verifiche con cadenza biennale).
#3 – Ambienti a maggior rischio di incendio
Cosa si intende per ambienti a maggior rischio di incendio, i cosiddetti ambienti M.A.R.C.I. (o MARCI)?
Per la loro corretta individuazione occorre in primis svolgere un’attenta valutazione del rischio, in cui il Datore di lavoro potrà prendere a riferimento quanto la norma CEI 64-8/7, nella sezione 7.5.1., suggerisce. In particolare tale norma fornisce un criterio di tipo generale che può essere utilizzato per l’individuazione di un ambiente MARCIO, oppure ordinario, in caso di incendio.
Esaminiamo caso per caso:
Ambienti a maggior rischio per la densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose.
La norma CEI fornisce alcuni esempi di tali ambienti, quali ad esempio scuole, ospedali, metropolitane, ecc. Nei casi dubbi la valutazione è rimessa nelle mani del Datore di lavoro, che dovrà analizzare il contesto in relazione a:
- Densità di affollamento: numero massimo di persone/occupanti assunto per unità di superficie lorda;
- Elevato tempo di sfollamento: tempo, espresso in minuti (o secondi) necessario per defluire attraverso l’uscita (modulo) di un compartimento/area.
- Elevato danno ad animali o cose.
Ambienti con struttura portante in materiale combustibile, senza particolari requisiti antincendio.
L’esempio tipico sono le baite e gli chalet di montagna. Non rientrano invece nella definizione di tali ambienti le strutture con travi in legno se quest’ultime non sono portanti.
Ambienti con presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m²
Nel passato si considerava la presenza di ambienti MARCI in tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ovvero in quelle con carico d’incendio tale da richiedere una resistenza al fuoco superiore a R30. Con le normative di settore attuali invece sono da considerare MARCI gli ambienti in cui il carico di incendio specifico di progetto sia superiore a 450 MJ/m².
Per semplificazione (o superficialità?) è tuttavia ancora consuetudine classificare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi come ambienti MARCI.
Corretto? Si, ma solo se non è stata effettuata una valutazione del rischio incendio da parte del Datore di lavoro che dimostri la presenza di un carico d’incendio specifico di progetto superiore a 450 MJ/m².
2 Comments
Daniela · 28 Dicembre, 2021 at 9:00
Desidero chiedere la cadenza della periodicità verifica impianti a terra nelle Case di Riposo e nelle Comunità alloggio per anziani (queste ultime non superano gli 8 posti letto.
Grazie
Fabio Moscatelli · 28 Dicembre, 2021 at 9:51
Se sono presenti all’interno delle strutture locali ad uso medico la verifica è biennale. Se l’ambiente è a maggior rischio di incendio idem. Occorre pertanto una valutazione specifica per identificare la corretta periodicità. Per esperienza personale negli ambiti descritti le verifiche vengono svolte ogni 2 anni.