L’applicazione del protocollo Covid tutela il Datore di lavoro?

Con la conversione in Legge del Decreto Liquidità, viene formalmente riconosciuto, per tutti i Datori di lavoro che applicano il protocollo anti-contagio Covid19, il formale adempimento agli obblighi previsti dall’art. 2087 del Codice Civile. Non sono invece apportate modifiche al Codice Penale, pertanto restano sempre applicabili le norme previsti dagli articoli 589 e 590 del C.P.
Quali responsabilità per il Datore di lavoro che non applica il protocollo Covid?
Quando si può escludere la responsabilità per i Datori di lavoro? Proviamo ad esaminare il testo dell’emendamento diventato Legge.
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quindi con l’applicazione integrale del protocollo nasce una sorta di esimenza dalle responsabilità derivanti dal Codice Civile in caso di contagi in azienda. Viene di fatto messo a disposizione del Datore di lavoro uno strumento per dimostrare la propria assenza di “colpa” ove dimostri, a seguito dell’adozione del protocollo, di applicare lo stesso e di mantenere le misure nel tempo.
Tre parole da imprimere con attenzione sulla lavagna di ogni azienda:
- Adozione
- Applicazione
- Mantenimento
1. L’adozione del protocollo anti-contagio
Cosa significa “adottare” un protocollo? In sostanza vuol dire fare proprio un documento. Questo documento di fatto è un “qualcosa” che già conosciamo, non occorre inventarsi nulla.
Per tutte le aziende il Protocollo a cui fare riferimento è il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, ovvero tutti gli altri Protocolli citati nel testo di legge, quali:
- Protocollo per cantieri edili
- Protocollo Logistica e trasporti
- Protocolli derivanti da Linee guida nazionali e regionali
E’ ovviamente consigliabile, direi anzi necessario, documentare l’adozione del protocollo, mediante redazione di specifica documentazione che potrà essere costituita ad esempio da una valutazione del rischio biologico Covid-19 (per le aziende del settore sanitario) o da un addendum o integrazione al DVR per tutte le altre aziende se prive di mansioni con rischi professionali
Hai già letto il post “DVR rischio Covid-19, quando è obbligatorio?“
2. Applicare il protocollo Covid-19
Hai già redatto un protocollo aziendale (o qualsiasi altra documentazione equivalente) atto a dimostrare l’adozione delle prescrizioni valide quali misure per prevenire i rischi di contagio da Covid-19 in azienda?
Ora non resta che applicare le misure previste dal protocollo. Fermo restando che nel momento in cui scriviamo, chi ha già riavviato l’attività probabilmente lo starà già facendo, è bene sottolineare come al fine di adempiere alle misure previste occorrerà applicare integralmente tutte le misure anti-contagio previste.
Clicca sul pulsante qui sotto per fare un veloce test di verifica sulla corretta applicazione del protocollo nella tua azienda.
3. Mantenimento delle misure del protocollo Covid-19 nel tempo
Per tutte le aziende che hanno adottato e stanno applicando il protocollo di settore l’importante è mantenere in atto lo stesso, garantendone l’efficacia ed attuazione nel tempo.
Per chi ha già iniziato ad applicare il protocollo non resterà che continuare con l’applicazione nello stesso, fino al giorno in cui sarà dichiarata chiusa la pandemia. Speriamo quindi molto presto!
Chi non lo sta facendo oggi ha un motivo in più per adempiere, non è mai troppo tardi per riportarsi sulla retta via. Dopotutto si tratta di una pura e semplice applicazione dei principi Plan-Do-Check-Act, meglio noti come PDCA o Ciclo di Deming.
Come documentare attraverso il Protocollo Covid-19 l’assenza di responsabilità del Datore di lavoro
Diventa fondamentale, al fine di garantire il funzionamento del sistema, documentare tutta l’attività svolta, sia nella fase di adozione ed applicazione del protocollo sia nel mantenimento dello stesso.
Solo a titolo di esempio di seguito ecco alcune semplici domande estratte dalla check-list di OTTOUNO SAFETY FIRST che usiamo per la verifica di applicazione delle misure anti-contagio delle aziende.
- I lavoratori sono stati informati sulle misure anti-contagio? E’ presente un verbale di avvenuta informazione firmato da tutti i lavoratori? I lavoratori hanno ricevuta una copia della documentazione predisposta?
- Se viene misurata la temperatura è presente un registro? Se la misurazione è svolta da un soggetto diverso dal Datore di lavoro è presente un incarico formale? Tale soggetto è stato formato?
- Le imprese che entrano in azienda hanno ricevuto un’informazione sulle misure adottate? Ciò è stato documentato?
- Tieni un registro su cui annotare le pulizie giornaliere e le sanificazioni periodiche?
- I lavoratori che si occupano della pulizia e sanificazione sono stati informati, formati ed addestrati? Ciò è documentato?
- Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati? E’ stata aggiornata la valutazione del rischio chimico in caso di utilizzo di prodotti pericolosi per la sanificazione?
- Gli impianti di climatizzazione sono stati oggetto di manutenzione? Puoi documentarlo?
- Sono presenti i verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali quali mascherine, guanti, ecc.? Sono presenti in azienda le schede tecniche dei DPI?
- I lavoratori sono stati informati della necessità di informare il Medico Competente circa la presenza di eventuali situazioni di cd. “fragilità”?
- E’ stato costituito il Comitato Covid? E’ presente verbale di costituzione firmato da tutti i soggetti?
Se hai risposto SI a tutte le domande probabilmente la tua azienda è già sulla buona strada.
Se ti serve della documentazione utile a documentare l’attività svolta ai fini di prevenzione dal rischio Covid visita, se non lo hai già fatto, la sezione Covid-19 del blog.
Considerazioni finali
Il rispetto dell’art. 2087 del codice Civile attraverso il rispetto dei protocolli anti-contagio fornisce ai Datore di lavoro uno strumento per dimostrare di aver provveduto a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Ciò non significa che non ci potrà trovare imputati in un processo per contestazioni di reati in caso di malattie Covid-19 in azienda. Sarà tuttavia certamente più facile, per chi riuscirà a dimostrare di aver adottato, applicato e mantenuto le misure del protocollo anti-contagio, difendersi dalle accuse che potranno pervenire, magari con un proscioglimento nelle fasi iniziali del procedimento.
Occorre quindi fare propria, per tutte le aziende, Datori di lavoro, dirigenti, preposti e RSPP, l’opportunità offerta dalla corretta ed integrale applicazione del protocollo, che diventa di fatto l’unico strumento utile atto a dimostrare l’insussistenza di colpe per aver agito con prudenza, diligenza e perizia a tutela della salute dei lavoratori.
Una forte boccata di ossigeno per tutti i Datori di lavoro, che mai come in questo momento era necessaria per consentire a migliaia di imprenditori di concentrarsi sul lavoro, mantenendo in vita le aziende ed i posti di lavoro.
Ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza anti-contagio!
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