Gru a bandiera, messa in servizio e verifiche periodiche

La gru a bandiera è una tipologia di apparecchio di sollevamento molto diffuso nelle piccole e medie imprese, nel settore della metalmeccanica e non solo.
In questo articolo parliamo degli obblighi normativi a cui sono soggette, dalla denuncia di messa in servizio e richiesta di prima verifica alle verifiche periodiche previste dall’art. 71 del Dlgs 81/2008, fino all’indagine supplementare.
- Gru a bandiera, cosa è?
- Cosa prevede il Dlgs 81/2008 per le gru a bandiera
- Come mettere a norma una gru a bandiera
Gru a bandiera, cosa è?
La gru a bandiera è un apparecchio di sollevamento a struttura metallica, costituito da tre macroelementi principali:
- Un Braccio orizzontale rotante su un asse verticale fisso;
- Un Carrello scorrevole in senso orizzontale sul braccio della gru;
- Una Unità di sollevamento verticale, costituita da un paranco generalmente a catena fissato al carrello, sul quale è fissato il gancio necessario per ancorare il carico da sollevare e spostare
Esistono in commercio due tipologie di gru a bandiera, quelle del tipo a mensola, dette anche “a sbalzo”, e quelle a colonna. Le prime per essere installate hanno bisogno di un supporto costituito dalle strutture esistenti (muri, pilastri, travi), le seconde invece vengono ancorate ad una colonna / pilastro metallico fissato alla pavimentazione.
La peculiarità di tali apparecchi di sollevamento è quella di avere un raggio di azione limitato, in quanto a differenza di un carroponte (detto anche “gru a ponte”) vengono messi al servizio di una macchinario o una zona di lavorazione ben definita.
Cosa prevede il Dlgs 81/2008 per le gru a bandiera
Le gru a bandiera sono attrezzature di lavoro dette anche gru a struttura limitata, il cui utilizzo è disciplinato dal Titolo III del Dlgs 81/2008.
Gli obblighi a carico di tali dispositivi sono gli stessi comuni a tutte le attrezzature di lavoro e, qualora non azionate a mano e se la portata è maggiore di 200 kg, sono soggette alle verifiche periodiche di cui all’art. 71 del Dlgs 81/2008, in quanto rientrano nell’elenco di cui all’Allegato VII del Testo Unico Sicurezza come
“Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano, di tipo fisso“.
La classificazione esatta è la seguente:
“Apparecchi della categoria SC, (Sollevamento Materiali), con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare”
Le modalità di effettuazione delle verifiche sono disciplinate dal DM 11 Aprile 2011, mentre occorre fare riferimento al Dlgs 81/2008 per tutti gli altri obblighi in materia.
Come mettere a norma una gru a bandiera
Vuoi sapere se la gru a bandiera che hai in azienda è a norma? Ecco tutti i dettagli da conoscere.
1) La denuncia o comunicazione di messa in servizio all’Inail
La comunicazione di messa in servizio (cosiddetta “denuncia”) è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE (cioè immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996) sia per quelle non marcate CE.
Messa in servizio di gru a bandiera marcate CE
L’obbligo di messa in servizio è previsto dal DM 11 aprile 2011. La denuncia va inoltrata all’Inail.
Dal 27 maggio 2019 tale comunicazione potrà essere effettuata solo per via telematica attraverso l’applicativo CIVA.
Inail, dopo gli accertamenti di correttezza formale della documentazione ricevuta, provvederà al rilascio della matricola.
Messa in servizio di gru prive di marcatura CE
Per le gru più datate il processo di omologazione è più complesso, in quanto non è possibile denunciare l’apparecchio di sollevamento trasmettendo una semplice comunicazione.
Infatti il Ministero del lavoro con Circolare n. 77/1996 ha previsto ai fini dell’omologazione la trasmissione in fase di denuncia di specifica documentazione dell’apparecchio di sollevamento, costituita da:
- Elaborati grafici (disegno d’insieme e sezioni);
- Schemi funzionali impianti elettrici e/o fluidodinamici
- Estratto relazione di calcolo con indicazione della norma tecnica adottata (ovvero esplicitazione dei criteri di calcolo).
Tale documentazione dovrà essere firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.
L’obbligo di denuncia degli apparecchi ante CE deriva dal DM 12.09.1959 all’art. 7
“i datori di lavoro, utenti di (omissis…) gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono farne denuncia all’ufficio competente per territorio dell’Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. (omissis..)” ed è stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 23/2012.
Decreto successivamente richiamato nella prima Direttiva Macchine (DPR 459/1996) con l’art.11
“Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al DM 12.09.1959, messe in servizio successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, ha l’obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell’ISPESL dell’avvenuta installazione della macchina“.
L’attribuzione del numero di matricola
Dopo il ricevimento e controllo formale della documentazione l’INAIL provvederà a rilasciare numero di matricola della gru.
Tale identificativo non va confuso con il numero di fabbrica dell’apparecchio di sollevamento, spesso ed impropriamente chiamato “matricola”.
2) La richiesta di prima verifica periodica
Hai già completato l’iter di messa in servizio della gru a bandiera? Non ti resta che procedere allo step successivo, la richiesta della prima verifica periodica.
Tale obbligo è previsto dall’art. 71 comma 11 del Dlgs 81/2008 per tutte le attrezzature rientranti nell’elenco di cui all’allegato VII.
Anche in questo la comunicazione dovrà essere obbligatoriamente inoltrata (dal 27 maggio 2019) mediante l’applicativo CIVA.
Chi sono i Soggetti Abilitati?
I Soggetti Abilitati sono aziende private in possesso di specifica abilitazione all’esercizio delle funzioni di verifica, in aggiunta ai soggetti pubblici (Inail ovvero ASL/ARPA).
L’abilitazione avviene con le specifiche previste dal DM 11 Aprile 2011, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nominative di tali aziende.
L’iter di prima verifica periodica
A seguito della trasmissione del modulo di richiesta di prima verifica periodica saranno 3 le casistiche che possono realizzarsi:
- L’Inail provvede ad effettuare direttamente le verifiche entro 45 giorni dalla richiesta;
- L’Inail entro 45 giorni comunica che non interverrà e l’incarico sarà affidato al Soggetto Abilitato;
- Decorrono i 45 giorni senza che Inail risponda, sarà quindi il Soggetto Abilitato ad eseguire la verifica.
I costi della prima verifica
I costi della prima verifica periodica sono tariffati dal Ministero competente, ed adeguati periodicamente in funzione dell’andamento degli indici Istat.
Per le gru a bandiera i costi aggiornati al 2019 sono i seguenti:
- Gru a struttura limitata 1 (fino a 500 kg): € 265,27
- Gru a struttura limitata 2 (oltre 500 kg): € 291,08
3) Le verifiche periodiche successive alla prima
Ai differenza della prima verifica periodica quelle successive possono essere richieste direttamente ad uno dei Soggetti Abilitati.
Quale periodicità per le gru a bandiera?
La periodicità delle verifiche periodiche è triennale se alla data di verifica prevista la gru a bandiera ha un’età minore di 10 anni, biennale se superiore a 10 anni.
Costi verifiche periodiche
A seguito degli aggiornamenti dei tariffari ministeriali, nel 2019 i costi di verifica periodica di gru a bandiera sono i seguenti:
- Gru a struttura limitata 1 (fino a 500 kg): € 156,90
- Gru a struttura limitata 2 (oltre 500 kg): € 189,92
4) L’esecuzione dell’Indagine supplementare
Lo sapevi che tutte le gru a bandiera con un’età maggiore di venti anni devono essere sottoposte ad un’indagine supplementare, conosciuta anche come indagine suppletiva?
Tale obbligo è previsto dal DM 11 Aprile 2011 che definisce tale indagine come:
“Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali”.
L’indagine consentire di stabilire la vita residua dell’apparecchio.
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